Cassazione Civile, Ordinanza n. 18487/2023 del 28/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore e terzo acquirente)
La controversia
Un creditore, titolare di un credito di euro 360.000 verso una debitrice, aveva chiesto in giudizio, in via alternativa, la revocatoria ex art. 2901 c.c. oppure l’accertamento della simulazione assoluta di un atto del 26 marzo 2010 con cui la debitrice risultava aver venduto al cognato il proprio diritto di usufrutto vitalizio su un appartamento in Roma per il prezzo dichiarato di euro 400.000. Secondo l’attore, l’operazione era in realtà fraudolenta e serviva a sottrarre il bene alla garanzia patrimoniale. I convenuti avevano resistito, sostenendo che la vendita fosse reale e funzionale a soddisfare debiti scaduti della venditrice. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d’appello aveva confermato. Con il ricorso per cassazione gli eredi del creditore deducevano, da un lato, violazione dell’art. 2901, comma 3, c.c., sostenendo che l’atto non fosse irretrattabile perché solo una parte del prezzo era stata destinata al pagamento dei debiti e perché non sarebbe stato l’unico mezzo per soddisfarli; dall’altro, violazione degli artt. 1414, 1415 e 1417 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse escluso la simulazione/interposizione fittizia nonostante gli elementi istruttori, che a loro dire dimostravano una vendita fittizia o comunque un’operazione fraudolenta in favore di un familiare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d’appello che aveva qualificato l’operazione come atto di disposizione a scopo solutorio non soggetto a revocatoria, precisando che l’art. 2901, comma 3, c.c. non richiede che tutto il corrispettivo sia destinato ai creditori né fissa una soglia percentuale minima, ma solo che l’atto costituisca l’unico mezzo rimasto al debitore per adempiere i debiti scaduti. Ha inoltre considerato inammissibili, nella sostanza, le censure sulla simulazione, perché dirette a ottenere una diversa valutazione dei fatti e delle prove; la Corte territoriale aveva già escluso, con accertamento di merito, sia l’intestazione fittizia sia la mancanza di corrispettivo, valorizzando il pagamento del prezzo e la natura non gratuita dell’operazione. Le ricorrenti sono state condannate in solido alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L’adempimento di un debito scaduto non è soggetto a revoca; la non revocabilità presuppone che l’atto di disposizione sia l’unico mezzo rimasto al debitore per adempiere, senza che sia necessario che l’intero prezzo sia destinato ai creditori o che una certa percentuale minima del corrispettivo sia versata a essi.
Richiamato per la disciplina della simulazione; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, non vi fosse prova sufficiente di una simulazione assoluta o di una interposizione fittizia.
Richiamato in relazione agli effetti della simulazione e alla dedotta intestazione fittizia; il motivo è stato respinto perché volto a contestare l’accertamento di fatto sulla reale onerosità dell’operazione.
Richiamato quale norma sulla prova della simulazione; la Corte ha escluso che le doglianze delle ricorrenti superassero il piano della contestazione fattuale.
Richiamato nel secondo motivo per lamentare un erroneo riparto dell’onere probatorio; la Corte ha respinto la censura perché la decisione d’appello si fondava su un accertamento di fatto insindacabile nei limiti del giudizio di legittimità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2012
Richiamato con il comma 1 quater quale base per l’ulteriore contributo unificato.
Richiamato solo nelle argomentazioni delle ricorrenti come possibile pregiudizio agli interventi nell’esecuzione; non ha inciso sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- L’irrilevabilità ex art. 2901, comma 3, c.c. dell’adempimento di un debito scaduto presuppone che l’atto di disposizione sia necessario, cioè l’unico mezzo concretamente disponibile per il debitore per soddisfare il debito; non è invece richiesta la destinazione integrale del prezzo ai creditori.
- Ai fini della revocatoria, non esiste una soglia legale minima di prezzo da destinare ai creditori: la valutazione è fattuale e riguarda la concreta necessità dell’atto e la sua funzione solutoria, restando revocabili gli ulteriori atti di disposizione compiuti sulla somma residua.
- La simulazione assoluta o l’interposizione fittizia devono essere provate con elementi idonei a dimostrare la mancanza di reale effetto traslativo o di corrispettivo; in cassazione non è consentito sostituire a tale accertamento una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La deduzione di violazione degli artt. 1414 ss. c.c. non può essere utilizzata per trasformare in vizio di legittimità una critica che mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
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