Cassazione Penale, Sentenza n. 23832/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputate)
La controversia
Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva assolto due imputate dal capo A, riqualificato in minaccia dopo l'originaria contestazione di violenza privata, ritenendo il fatto non sussistente, e aveva condannato la terza imputata per percosse, anch'esse riqualificate dal medesimo capo; inoltre aveva assolto tutte dal capo B relativo alle percosse. Il ricorso del Procuratore Generale denunciava, con riferimento all'art. 110 c.p. e all'art. 606, lett. e), c.p.p., manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa e dei testi dimostravano un'azione aggressiva unitaria delle tre imputate, con spintonamenti, insulti, minacce e uno schiaffo al volto, sicché il Tribunale avrebbe errato nel non attribuire a tutte le imputate il reato di percosse e nel ritenere inoffensiva la frase minatoria; si sosteneva anche che, quanto meno, dovesse configurarsi la minaccia, se non la violenza privata consumata o tentata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale, pur sintetica, non fosse manifestamente illogica: il giudice di merito aveva spiegato di non ritenere provata con certezza l'attribuzione alle singole imputate di specifiche condotte aggressive e aveva valorizzato la genericità della frase contestata per escluderne la certa idoneità minatoria. La censura del ricorrente mirava in realtà a ottenere una diversa lettura delle prove orali, operazione preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere il concorso di persone nell'azione aggressiva e nella condotta minatoria
la contestazione originaria è stata riqualificata dal Tribunale nei termini della minaccia
la condotta di una delle imputate è stata riqualificata e ritenuta integrare percosse
limita il sindacato di legittimità alla verifica della logicità, completezza e congruità della motivazione, non consentendo una rivalutazione del compendio probatorio
art. 173 disp. penale
richiamato nel ricorso come base formale della doglianza
Massime di principio
- In sede di legittimità la valutazione delle prove è censurabile solo nei limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà o incompletezza della motivazione; è preclusa una diversa lettura del compendio probatorio.
- La motivazione del giudice di merito può dirsi sufficiente quando, pur sintetica, dia conto in modo comprensibile delle ragioni per cui non si ritengono provate specifiche condotte attribuibili ai singoli imputati.
- Ai fini della configurabilità del reato di minaccia non basta il mero inserimento della frase in un contesto conflittuale: il giudice deve poter ravvisare, con ragionevole certezza, una concreta e univoca portata intimidatoria della frase contestata.
- La doglianza che miri a rivalutare dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, per ottenere una diversa ricostruzione del fatto, è inammissibile in cassazione se non denuncia un vizio motivazionale effettivo nei limiti dell'art. 606 lett. e) c.p.p.
- La concorrenza di più persone nel fatto non può essere affermata in astratto, ma richiede la verificata attribuibilità delle singole condotte al contributo dei diversi concorrenti sulla base di un accertamento di merito non illogico.
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