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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18815/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Morettini ha impugnato la sentenza che aveva confermato la condanna per diffamazione (invio di un esposto al Consiglio dell'Ordine contro l'avv. Maccarone) contestando: 1) la mancata acquisizione e valutazione di una registrazione audio di una telefonata ritenuta probatoria; 2) l'esistenza della scriminante (art. 51 c.p.) e l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, sostenendo di aver agito in buona fede.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti erano, nella sostanza, doglianze di carenza di motivazione non consentite in sede di legittimità per i giudizi concernenti reati di competenza del giudice di pace (limiti stabiliti dall'art. 606 comma 2‑bis c.p.p. e dall'art. 39‑bis D.Lgs. 274/2000). Ha inoltre ritenuto i motivi generici e contestatori, constatando che il Tribunale aveva adeguatamente motivato sia la non necessità di acquisire la registrazione sia l'impossibilità di configurare la scriminante per il contenuto offensivo dell'esposto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3686 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b)

    La Corte ricorda che il vizio previsto dalla lett. b) riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della legge penale sostanziale (quindi questioni di diritto), non le carenze di motivazione o la omessa valutazione di prove, che sono vizî di motivazione e non rientrano in detta fattispecie di ammissibilità

  • art. 606 c.p.p. comma 2‑bis

    Limita i motivi proponibili in cassazione contro le sentenze pronunciate in grado d'appello per reati di competenza del giudice di pace: soltanto le ipotesi di cui all'art. 606 comma 1 lett. a), b) e c) sono ammesse

  • art. 39‑bis D.Lgs. n. 274/2000

    Riconferma i limiti procedurali alla proposizione del ricorso per cassazione nei processi originati dal giudice di pace, richiedendo il rispetto dei motivi ammessi dalla normativa processuale

  • art. 51 c.p.

    La causa di giustificazione invocata (scriminante) è stata ritenuta inapplicabile: il contenuto dell'esposto era valutato come falso e offensivo, non riconducibile a un comportamento giustificato dall'adempimento di un dovere o dall'esercizio di un diritto

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione contro sentenze d'appello relative a procedimenti originati dal giudice di pace vanno proposti solo i motivi espressamente ammessi dall'art. 606 c.p.p. (lett. a, b, c); doglianze di mera carenza di motivazione sono inammissibili
  • Non va equivocata la qualificazione del vizio: la lamentata omissione o insufficienza della motivazione è un vizio di motivazione e non può essere trattata come errore di diritto ai fini dell'art. 606 comma 1 lett. b)
  • Se si eccepisce la mancata acquisizione di prove documentali o registrazioni è indispensabile dimostrare concretamente in quale punto la decisione abbia errato la valutazione probatoria e che ciò rientri tra i motivi ammessi in cassazione; argomentazioni generiche o contestatorie sono inefficaci
  • L'invocazione di una scriminante (es. art. 51 c.p.) richiede un convincente quadro fattuale che dimostri la sussistenza degli elementi costitutivi della giustificazione; espressioni false o offensivi rese in un esposto difficilmente consentono di far valere la scriminante
  • La proposizione di un ricorso palesemente inammissibile o formulato con colpa può determinare sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende); è quindi fondamentale curare la correttezza formale e sostanziale dei motivi
  • Nel valutare la strategia di impugnazione, considerare se l'argomento è rimediabile con mezzi diversi (es. istanze probatorie nel merito) prima di sollevare questioni attinenti alla motivazione in cassazione

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