Cassazione Civile, Ordinanza n. 15726/2023 del 05/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da lavori di manutenzione della facciata di un edificio condominiale affidati, nel 1996, a un'impresa individuale, con nomina di un direttore dei lavori. Nel 1998 una condomina agiva per il risarcimento dei danni, deducendo di essere precipitata dal balcone del proprio appartamento a causa del cedimento della ringhiera, evento che assumeva riconducibile alla cattiva esecuzione dei lavori appaltati. In primo grado, dopo ATP, consulenza tecnica e prova testimoniale, il tribunale con sentenza non definitiva accertava la responsabilità degli odierni ricorrenti e con sentenza definitiva li condannava in solido al risarcimento del danno non patrimoniale e del danno patrimoniale per spese mediche. In appello i condannati impugnavano la decisione; la controparte resisteva e proponeva appello incidentale sul rigetto della domanda verso il condominio. La Corte d'appello confermava integralmente la decisione di primo grado. In cassazione i ricorrenti proponevano tre motivi, ma prima dell'esame depositavano dichiarazione di rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione non esamina i motivi di ricorso perché sopravvenuta rinuncia al giudizio da parte dei ricorrenti. Dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione, rilevando che la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione, non avendo carattere accettizio; ne consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e il venir meno dell'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione. Non provvede sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. Esclude inoltre l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di inammissibilità non originaria.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ritiene che la disposizione non trovi applicazione quando l'arresto del giudizio non dipenda da inammissibilità originaria del ricorso, ma da rinuncia successiva
non espressamente citato nel testo, ma la lite di merito riguarda la responsabilità risarcitoria per danno da fatto illecito
non espressamente citato nel testo, ma la domanda di merito concerne danni derivanti dal cedimento di una ringhiera in contesto condominiale
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto idoneo a determinare l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione della controparte, poiché non ha natura accettizia.
- Con la rinuncia al ricorso viene meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione e la sentenza impugnata passa in giudicato.
- Quando il processo di cassazione si estingue per rinuncia sopravvenuta, non si provvede sulle spese se la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica se la definizione del giudizio non dipende da una inammissibilità originaria del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15655/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15658/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15659/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15660/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15663/2023 del 05/06/2023
- ordinanza_civile · 5 giu 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 15665/2023 del 05/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →