Cassazione Penale, Sentenza n. 7662/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., deducendo un vizio nella formazione della propria volontà di aderire al concordato in appello. Sostiene che il consenso al patteggiamento sia stato viziato per la barriera linguistica dell'imputato straniero e per la concitazione dell'udienza, sicché non avrebbe effettivamente compreso le scelte processuali compiute, e chiede annullamento con rinvio alla Corte di appello diversa sezione per nuovo esame.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per motivo non consentito e comunque manifestamente infondato. Richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui sono ammissibili in cassazione solo censure specifiche sulla formazione della volontà relative al consenso al concordato o al consenso del P.M.; tuttavia, nel caso di specie il motivo è meramente generico e privo di allegazioni o prove. La Corte osserva altresì che il ricorrente aveva conferito procura speciale al difensore che propose l'istanza di patteggiamento, elemento che contrasta l'ipotesi di carenza di volontà informata. Per tali ragioni il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento in appello; la Corte ricorda che il ricorso per cassazione è ammesso per censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del P.M. e a difformità della pronuncia del giudice, ma non per motivi rinunciati o vizi riguardanti la mera determinazione della pena salvo che travalichino i limiti edittali.
Richiamata dalla sentenza d'appello come circostanza attenuante in regime di equivalenza con circostanze aggravanti; la Corte di Cassazione non ha ritenuto contestato l'accertamento di fatto su tale punto.
art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
Richiama la procedura relativa al trattamento del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale; la Corte segnala che il ricorso è stato trattato secondo tale previsione.
art. 611, comma 1-bis e seguenti, cod. proc. pen.
Norme sulla trattazione del ricorso e modalità di decisione; usate per giustificare la decisione in camera di consiglio senza audizione delle parti.
Richiamata nella giurisprudenza citata: la Corte precisa che sono inammissibili doglianze relative a condizioni di proscioglimento ex art.129 quando non rientrino nelle censure consentite contro il concordato.
Massime di principio
- Le censure in Cassazione di sentenze emesse ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sono ammissibili solo se riguardano la formazione della volontà della parte di aderire al concordato, il consenso del pubblico ministero o la difformità della pronuncia; le doglianze generiche o non provate sono inammissibili.
- La semplice affermazione di una barriera linguistica o della concitazione dell'udienza non basta a dimostrare il vizio della volontà: occorrono allegazioni concrete e, quando possibile, prove che attestino l'effettiva incomprensione o costrizione.
- Il conferimento di procura speciale al difensore che propone il patteggiamento è elemento rilevante che presuppone una spiegazione e un'assistenza adeguata, indebolendo l'affermazione di mancanza di consenso informato.
- Chi propone ricorso senza dedurre elementi concreti e documentabili sul vizio della volontà rischia l'inammissibilità e la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, a sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende).
- In situazioni analoghe è preferibile raccogliere e allegare elementi specifici (traduzioni, verbali sull'uso di interprete, dichiarazioni dell'imputato o del difensore, annotazioni di ostacoli procedurali) prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
Testo integrale
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