Cassazione Penale, Sentenza n. 21618/2023 del 19/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d\'appello che aveva riqualificato il fatto originariamente contestato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni, art. 393 c.p.) nel reato di violenza privata (art. 610 c.p.), rideterminando la pena a 10 mesi. In particolare deduceva: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova per l\'implicito rigetto della richiesta di rinnovazione dibattimentale sull\'escussione del teste Cirillo, la cui audizione avrebbe fornito versione alternativa rispetto alla persona offesa; 2) violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, per aver la Corte d\'appello riqualificato il fatto in violenza privata senza preventiva apertura del contraddittorio su tale nuovo inquadramento, violando il diritto di difesa; 3) omessa motivazione in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha confermato la legittimità dell\'implicito diniego alla rinnovazione dibattimentale in sede di giudizio abbreviato d\'appello e la valutazione sulla scarsa credibilità del teste; ha ritenuto prevedibile e quindi legittima la riqualificazione da art. 393 a art. 610 c.p. atteso che mancava la preesistenza di una pretesa giuridicamente azionabile e la condotta dell\'imputato eccedeva i limiti dello "self-help"; ha inoltre considerato non censurabile l\'omessa trattazione esplicita sulla sospensione condizionale della pena, poiché il diniego risultava dalla struttura argomentativa della sentenza (menzione di precedenti). Di fatto resta ferma la condanna così come stabilita in sede d\'appello.
Norme richiamate
Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni richiede la preesistenza di una pretesa giuridicamente azionabile; in difetto, la condotta può eccedere i limiti consentiti e ricondursi ad altra fattispecie più grave.
Applicata dalla Corte per la riqualificazione: la condotta dell\'imputato (minacce e lancio di un pezzo di ferro) ha formato un comportamento costrittivo della libertà altrui, caratterizzato da eccesso rispetto all\'eventuale esercizio di una pretesa.
art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Limita la rinnovazione istruttoria nel giudizio abbreviato d\'appello; il giudice può integrare l\'istruttoria solo se necessario e non riconosce alle parti un diritto pieno alla raccolta della prova in appello.
art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen.
Norme relative ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione), cui il ricorso era affidato; la Corte ha ritenuto le censure infondate.
art. 521 cod. proc. pen. (principio di correlazione)
La Corte ha ritenuto che la riqualificazione in appello non abbia violato il principio di correlazione quando la nuova qualificazione sia prevedibile e non arrechi concreto pregiudizio alla difesa.
art. 438, comma 1, cod. proc. pen. (giudizio abbreviato)
Richiamato per evidenziare che il ricorrente aveva optato per il rito abbreviato e quindi rinunciato a una più ampia attività probatoria; questa scelta incide sulla possibilità di chiedere integrazione istruttoria in appello.
art. 131-bis cod. pen. (esimente/attenuanti di cui all'art. 131-bis)
Menziionato indirettamente in relazione al diniego della sospensione condizionale: la Corte ha ritenuto che la mancanza di elementi favorevoli e la presenza di precedenti ostassero alla concessione.
d.l. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 176/2020)
Norma procedurale citata per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; non incide sul merito.
Massime di principio
- Se l\'imputato sceglie il rito abbreviato (anche in appello), la possibilità di ottenere rinnovazione dell\'istruttoria è molto limitata: il giudice la può disporre solo se indispensabile per decidere.
- Il giudice d\'appello può riqualificare il fatto anche in termini più gravi rispetto all\'imputazione originaria, purché la nuova qualifica sia prevedibile per l\'imputato e non ne comprometta in concreto il diritto di difesa; tale scelta è sindacabile dalla Cassazione solo per violazione manifesta di legge o ragionamento illogico.
- La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393) e violenza privata (art. 610) dipende dal presupposto della legittimità della pretesa: in assenza di una pretesa giuridicamente azionabile, condotte che eccedono lo "self-help" e sono coercitive vanno ricondotte all\'art. 610.
- La mancata motivazione specifica su una richiesta (es. sospensione condizionale) può essere considerata non censurabile se il rigetto emerge chiaramente dalla struttura argomentativa complessiva della sentenza.
- Il divieto di \"reformatio in peius\" non impedisce sempre una riqualificazione sfavorevole in appello: rileva la presenza di querela e la prevedibilità della nuova qualificazione.
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