Cassazione Civile, Ordinanza n. 25916/2025 del 22/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di opposizione avverso il decreto con cui il giudice aveva liquidato il compenso del consulente tecnico d'ufficio nominato in un giudizio presupposto avente ad oggetto la contestazione di compensi professionali per attività di consulenza fiscale e tributaria svolta per più anni. La parte opponente ha lamentato che la liquidazione fosse eccessiva: da un lato ha contestato l'applicazione della maggiorazione per prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, sostenendo che l'incarico non presentasse i presupposti richiesti dagli artt. 51 e 52 TUSG; dall'altro ha dedotto che il consulente avesse depositato in ritardo l'elaborato peritale e che ciò imponesse la riduzione di un terzo del compenso. In cassazione sono stati proposti due motivi: il primo per violazione degli artt. 50, 51 e 52 TUSG e degli artt. 2 e 29 D.M. 30 maggio 2002, assumendo che il Tribunale avesse valorizzato elementi solo qualitativi e descrittivi insufficienti a integrare l'eccezionalità richiesta per il raddoppio degli onorari; il secondo per violazione degli artt. 154 e 195 c.p.c. e dell'art. 52, comma 2, TUSG, sostenendo che il ritardo nella trasmissione della bozza di relazione e nelle scansioni procedimentali comportasse la decurtazione del compenso del CTU.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché diretto, in sostanza, a ottenere una rivalutazione del merito e del convincimento del giudice di opposizione sulla complessità della prestazione, valutazione che la motivazione dell'ordinanza rendeva congrua e plausibile ai fini dell'applicazione dell'art. 52 TUSG. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, chiarendo che i termini previsti dall'art. 195, comma 3, c.p.c. hanno natura ordinatoria e funzione acceleratoria nel subprocedimento della consulenza tecnica, e che la riduzione di cui all'art. 52, comma 2, TUSG consegue solo al tardivo deposito della relazione in cancelleria rispetto al termine originario o prorogato; poiché nel caso concreto il CTU aveva depositato entro la proroga concessa, non vi era spazio per la decurtazione del compenso. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, D.P.R. 115/2002
richiamato dalla ricorrente tra le norme sulla liquidazione dei compensi del consulente tecnico d'ufficio
art. 51, comma 1, D.P.R. 115/2002
"Nel determinare gli onorari variabili il magistrato deve tener conto delle difficoltà, della completezza e del pregio della prestazione fornita"
la norma consente al giudice di modulare l'onorario variabile considerando difficoltà, completezza e pregio della prestazione
art. 52, comma 1, D.P.R. 115/2002
"Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio"
la prestazione deve presentare un livello eccezionale di importanza, complessità e difficoltà per giustificare l'aumento fino al doppio degli onorari
art. 52, comma 2, D.P.R. 115/2002
"Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo"
la riduzione di un terzo scatta solo per il tardivo completamento della prestazione rispetto al termine originario o prorogato
richiamato quale parametro sulla proroga/termine processuale nel subprocedimento della consulenza tecnica
"La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice..."
i termini per trasmissione della bozza, osservazioni e controdeduzioni hanno natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria; essi possono slittare in relazione alla proroga del termine finale di deposito
art. 2 D.M. 30 maggio 2002
richiamato dalla ricorrente a sostegno del principio di unitarietà del compenso del CTU
art. 29 D.M. 30 maggio 2002
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto dei criteri di liquidazione del compenso del CTU
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto per il contributo unificato
Massime di principio
- Ai fini dell'aumento fino al doppio degli onorari del consulente tecnico d'ufficio, la prestazione deve presentare un carattere eccezionale di importanza, complessità e difficoltà, superiore a quello già considerato per la liquidazione nei limiti ordinari o massimi; la valutazione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in cassazione come mera richiesta di rivalutazione del fatto.
- La riduzione di un terzo del compenso prevista per il ritardo nella prestazione del consulente tecnico opera solo quando il deposito della relazione avvenga oltre il termine originariamente fissato o prorogato; il mancato rispetto dei termini intermedi relativi alla trasmissione della bozza e alle osservazioni delle parti, in quanto ordinatori, non integra di per sé il presupposto sanzionatorio se il termine finale di deposito è rispettato.
- Nel procedimento di consulenza tecnica, i termini fissati per trasmissione della relazione alle parti, per le osservazioni e per le controdeduzioni hanno funzione acceleratoria e si coordinano con l'eventuale proroga del termine finale, sicché il contraddittorio tecnico si adegua allo slittamento del termine di deposito.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la mera valutazione di merito con cui il giudice abbia ritenuto 'evidente' la complessità dell'incarico del CTU, quando la motivazione dia conto in modo plausibile delle ragioni dell'aumento dell'onorario.
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