Cassazione Civile, Sentenza n. 4413/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuenti)
La controversia
A seguito di una verifica della Guardia di finanza presso una società di lavorazione di pellami, furono rilevati tredici lavoratori presenti, otto dei quali non iscritti nel libro matricola, due macchine inchiodatrici a fronte di una risultante dalla contabilità e documentazione extracontabile contenente annotazioni sulle ore di lavoro. Per gli anni d’imposta 2000, 2001 e 2002 l’Agenzia delle entrate notificò dodici avvisi di accertamento, contestando alla società maggiori redditi d’impresa, maggiore valore della produzione netta e maggiore IVA, ai soci maggiori redditi imputati per trasparenza e alla società l’omesso versamento di ritenute alla fonte. La Commissione tributaria provinciale di Avellino accolse i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale della Campania accolse invece l’appello dell’Agenzia. In appello la CTR ritenne inammissibile, perché tardivamente proposta come appello incidentale, la contestazione dell’illegittimità dell’accesso della Guardia di finanza e dichiarò di non valutare le controdeduzioni per la tardiva costituzione. Quanto al merito degli accertamenti, giudicò sufficienti gli elementi rilevati per fondare l’accertamento induttivo. I contribuenti hanno proposto sei motivi di ricorso per cassazione: (1) violazione degli artt. 23 e 54 del D.Lgs. n. 546/1992 e dell’art. 24 Cost., per l’esclusione integrale delle controdeduzioni a causa della tardiva costituzione; (2) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c., per asserito ricorso a presunzioni di secondo grado e inversione dell’onere della prova; (3) violazione dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., contestando gravità, precisione e concordanza degli indizi, l’attendibilità della documentazione extracontabile, la presenza della seconda macchina e le dichiarazioni attribuite all’amministratore; (4) violazione dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2700 c.c., nonché vizio motivazionale, per avere la CTR attribuito fede privilegiata alle valutazioni del verbale e omesso di confrontarsi con le prove e con la decisione di primo grado; (5) nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 c.p.c., degli artt. 23 e 54 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 3 e 24 Cost. e del contraddittorio; (6) vizio motivazionale per omesso esame delle risultanze circa la presenza di una sola macchina inchiodatrice e l’assenza, nei verbali giornalieri, di dichiarazioni dell’amministratore.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quinto motivo, esaminati congiuntamente. Ha precisato che la tardiva costituzione dell’appellato nel processo tributario determina la decadenza dalle sole attività processuali eventualmente precluse, ma non comporta, in assenza di un’espressa previsione, l’inammissibilità della costituzione né consente di escludere in toto le difese: resta garantito il diritto di negare i fatti costitutivi della pretesa, contestare le norme invocate e produrre documenti nei limiti previsti. La tardività comportava invece l’inammissibilità della specifica doglianza sull’illegittimità dell’accesso, in quanto motivo di appello incidentale non proposto nei modi e termini richiesti dall’art. 54, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992. La CTR, escludendo anche le difese che contestavano i fatti e i presupposti dell’accertamento induttivo, ha violato gli artt. 23 e 54 del D.Lgs. n. 546/1992, il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. Il secondo, terzo, quarto e sesto motivo sono rimasti assorbiti e non sono stati decisi nel merito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, la costituzione in giudizio dell’appellato deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 1 e art. 54, comma 1, nel termine di sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso gli è stato notificato.
La costituzione dell’appellato è soggetta al termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso; la tardività comporta le decadenze processuali previste, ma non rende di per sé inammissibile la costituzione né giustifica l’esclusione di tutte le difese.
art. 54, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, la costituzione in giudizio dell’appellato deve avvenire, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 1 e art. 54, comma 1, nel termine di sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso gli è stato notificato.
Il termine per la costituzione dell’appellato in appello tributario è di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso; la sua inosservanza non comporta automaticamente l’inammissibilità della costituzione.
art. 54, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
La sentenza impugnata, infatti, rilevata la tardività della costituzione in giudizio della SALA-PEL s.n.c., dopo averne fatto correttamente discendere l’inammissibilità della doglianza della stessa relativa all’illegittimità dell’accesso della Guardia di finanza in quanto integrante un motivo di appello incidentale – che, per l’espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, comma 2, deve effettivamente essere proposto, a pena d’inammissibilità, nell’atto di controdeduzioni depositato nei modi e termini di cui all’art. 23 dello stesso decreto – ne ha tratto altresì la conseguenza, contrastante coi principi sopra esposti, che, “(p)er la violazione degli artt. 23 e segg. delle norme di procedura, non vengono valutate le controdeduzioni”.
La doglianza dell’appellato che costituisce un motivo di appello incidentale deve essere proposta, a pena d’inammissibilità, nelle controdeduzioni depositate nei modi e nei termini dell’art. 23; questa preclusione riguarda il motivo incidentale e non autorizza a non esaminare ogni altra difesa.
art. 24, comma 2, Cost.
Ne discende che, ferma la decadenza dalla facoltà di svolgere dette attività processuali, “deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente (o della parte appellata), cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente (o dall’appellante), sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del D.Lgs. medesimo, art. 58”.
Il diritto di difesa impedisce di applicare una sanzione generale d’inammissibilità per la sola tardività della costituzione; l’appellato conserva la possibilità di contestare i fatti e il diritto posti a fondamento della domanda e di produrre documenti, restando ferme le specifiche decadenze.
La sentenza impugnata ha pertanto violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 54 nonchè, per l’effetto, il diritto alla difesa, garantito dall’art. 24 Cost., comma 2 e il principio del contraddittorio, che a tale diritto è correlato, di cui all’art. 101 c.p.c.; principio che deve realizzarsi nella sua effettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass., 29/11/2005, n. 26040).
Il principio del contraddittorio deve essere effettivo durante tutto il processo; è violato quando la parte è privata della possibilità di svolgere le difese ancora consentite per il solo fatto della tardiva costituzione.
art. 24 e art. 32 D.Lgs. n. 546/1992
Ne discende che, ferma la decadenza dalla facoltà di svolgere dette attività processuali, “deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente (o della parte appellata), cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente (o dall’appellante), sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del D.Lgs. medesimo, art. 58”.
Le disposizioni sono richiamate per riconoscere la facoltà di produrre documenti anche alla parte costituitasi tardivamente, fatti salvi i limiti e le decadenze processuali applicabili.
Ne discende che, ferma la decadenza dalla facoltà di svolgere dette attività processuali, “deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente (o della parte appellata), cui deve riconoscersi il diritto, garantito dall’art. 24 Cost., sia di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice o contestando l’applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente (o dall’appellante), sia di produrre documenti ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24 e 32, facoltà esercitabile anche in appello ai sensi del D.Lgs. medesimo, art. 58”.
La Corte richiama l’art. 58 per affermare che la produzione documentale è esercitabile anche in appello, nel quadro delle facoltà difensive riconosciute all’appellato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardiva costituzione dell’appellato determina la decadenza dalle attività processuali soggette a termini o preclusioni, ma non comporta, in assenza di un’espressa previsione, l’inammissibilità della costituzione né l’esclusione indiscriminata delle controdeduzioni.
- Anche se costituito tardivamente, l’appellato conserva il diritto di difendersi contestando i fatti costitutivi della pretesa e l’applicabilità delle norme invocate, nonché di esercitare le facoltà documentali riconosciute dalla disciplina processuale, salvo le specifiche decadenze maturate.
- La doglianza dell’appellato che abbia natura di motivo di appello incidentale è inammissibile se non è proposta nelle controdeduzioni depositate nei modi e nei termini previsti; tale preclusione non si estende alle difese che si limitano a negare i fatti o a contestare i presupposti giuridici della pretesa.
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