Cassazione Penale, Ordinanza n. 09324/2025 del 06/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di riciclaggio, deducendo: (1) vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione del fatto fosse contraddittoria; (2) violazione di legge in relazione all'elemento soggettivo del reato ex art. 648-bis c.p., contestando che fosse stato correttamente ritenuto il dolo richiesto. La vicenda concreta riguardava l'acquisto, a nome della ricorrente, di orologi di lusso e gioielli, mediante somme di provenienza illecita, con bonifici provenienti dal conto della società, operazione ritenuta idonea a sostituire risorse finanziarie illecite e a concorrere nella realizzazione dell'autoriciclaggio commesso dall'autore del reato presupposto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era immune da contraddizioni e spiegava la sussistenza del fatto tipico del riciclaggio. Ha ritenuto generico il secondo motivo, perché non si confrontava con la motivazione di appello che aveva valorizzato plurimi indici di evidente mancanza di capacità economica lecita e l'eccentricità degli acquisti rispetto all'attività imprenditoriale, da cui era stato desunto quanto meno il dolo eventuale. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata per individuare il delitto di riciclaggio e il relativo elemento soggettivo; la Corte afferma che il motivo di ricorso non si confronta con la valutazione dei giudici di merito sulla sussistenza almeno del dolo eventuale.
Base della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze generiche o non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Ai fini del riciclaggio, è sufficiente la sostituzione o l'impiego di somme di provenienza illecita in operazioni che ne mascherino l'origine, anche quando l'acquisto sia formalmente intestato al soggetto che presta il proprio nome.
- La consapevolezza della provenienza illecita può essere desunta da indici sintomatici obiettivi, quali l'evidente incapacità economica lecita del soggetto che effettua l'operazione e l'eccentricità dell'acquisto rispetto alla sua ordinaria attività economica; in tale quadro può essere ravvisato quanto meno il dolo eventuale.
- In sede di legittimità, la censura sull'elemento soggettivo deve misurarsi con gli specifici passaggi motivazionali di merito e non può limitarsi a una contestazione astratta della qualificazione giuridica del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09242/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09256/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09283/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09288/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09290/2025 del 06/03/2025
- ordinanza_penale · 6 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 09291/2025 del 06/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →