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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07685/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato da una banca a un dipendente per asserita condotta non conforme agli obblighi lavorativi. In origine il lavoratore aveva impugnato il recesso; dopo un primo passaggio in Cassazione, la causa era tornata alla Corte d’appello in rinvio, che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento. La banca ricorrente ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione articolando cinque motivi: (1) violazione dell’art. 384 c.p.c. e degli artt. 2, 3, 4 St. lav. e 2105 c.c., assumendo che il giudice di rinvio avesse illegittimamente modificato l’accertamento di fatto già compiuto; (2) ancora violazione dell’art. 384 c.p.c. e delle norme sull’interpretazione del contratto, sostenendo che il giudice avesse sostituito l’originario accertamento con uno nuovo, qualificando erroneamente l’oggetto dell’incarico investigativo; (3) violazione dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., per asserito errore di percezione della contestazione disciplinare e motivazione apparente; (4) violazione dell’art. 18 St. lav. e dell’art. 2697 c.c., sul presupposto che le investigazioni fossero lecite e quindi utilizzabili come prova; (5) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda di accertare la conformità della condotta della banca al principio di diritto enunciato nella precedente ordinanza di cassazione, in tema di consegna della documentazione disciplinare e diritto di difesa del lavoratore. Il lavoratore ha resistito con controricorso eccependo anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della banca. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, affermando che il giudice di rinvio, nel caso concreto, poteva riesaminare i fatti perché la precedente cassazione era avvenuta anche per vizi di motivazione oltre che per violazione di legge; inoltre ha escluso che la Corte d’appello avesse travisato la contestazione disciplinare o violato i limiti del rinvio, rilevando che la contestazione comprendeva sia l’attività svolta durante l’orario di lavoro sia la non conformità delle dichiarazioni rese dal dipendente. Ha quindi confermato la lettura del giudice di merito secondo cui l’investigazione era stata disposta per controllare l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa e l’orario di lavoro, ambito non consentito ai controlli esterni del datore, con conseguente inutilizzabilità disciplinare dei risultati e illegittimità del licenziamento. È stato dichiarato inammissibile il quinto motivo per difetto di specificità e carenza di interesse, non essendo dimostrato che la banca avesse effettivamente proposto in rinvio una domanda autonoma sul punto. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; quando la cassazione sia avvenuta anche per vizi di motivazione, il rinvio consente una nuova valutazione dei fatti già acquisiti nel processo, nei limiti delle direttive impartite.

  • art. 2 L. 300/1970

    Richiamato come norma che delimita i poteri di controllo del datore di lavoro, in combinazione con gli artt. 3 e 4, vietando controlli esterni sulla mera prestazione lavorativa.

  • art. 3 L. 300/1970

    Richiamato insieme agli altri articoli dello Statuto dei lavoratori per definire i limiti dei controlli datoriali.

  • art. 4 L. 300/1970

    Richiamato per affermare che i controlli esterni affidati ad agenzie investigative non possono avere a oggetto l’adempimento dell’obbligazione lavorativa.

  • art. 2105 c.c.

    Invocato dalla banca, ma non ritenuto decisivo ai fini dell’ammissibilità e fondatezza delle censure.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura di errore di percezione è stata respinta perché la Corte d’appello ha correttamente letto la contestazione disciplinare.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione della sentenza di rinvio è stata ritenuta presente e non apparente.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al preteso vizio di motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio denunciato.

  • art. 18 L. 300/1970

    Applicato perché, una volta esclusa la prova utilizzabile del fatto contestato, è stata riconosciuta la tutela reintegratoria prevista per l’insussistenza del fatto.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ha osservato che l’onere della prova dell’illecito disciplinare incombe sul datore di lavoro.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata giudicata inammissibile per difetto di specificità e di interesse concreto.

  • art. 7 L. 300/1970

    Richiamato in relazione al diritto di difesa dell’incolpato; la precedente ordinanza aveva affermato che il datore deve offrire la documentazione necessaria in base a correttezza e buona fede.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in collegamento con il diritto di difesa del lavoratore nel procedimento disciplinare.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Invocati dalla ricorrente per censurare l’interpretazione della volontà negoziale nell’incarico investigativo, ma senza accoglimento.

  • art. 2119 c.c.

    Citato per qualificare il licenziamento come licenziamento per giusta causa.

Massime di principio

  • Quando la sentenza cassata è stata annullata per una combinazione di vizi di diritto e di motivazione, il giudice di rinvio non è vincolato solo al principio di diritto in astratto, ma può rivalutare i fatti già acquisiti, purché resti fermo il perimetro tracciato dalla Cassazione.
  • I controlli investigativi disposti dal datore di lavoro non possono avere ad oggetto la mera verifica dell’adempimento dell’obbligazione lavorativa o dell’effettivo svolgimento della prestazione, perché in tal caso sconfinano nei limiti dei controlli consentiti dallo Statuto dei lavoratori.
  • Se il materiale probatorio è stato acquisito mediante un controllo datoriale illegittimo, le relative risultanze non possono essere utilizzate a fini disciplinari per fondare il licenziamento.
  • Nel giudizio di impugnazione del licenziamento disciplinare, l’onere di provare il fatto addebitato e la legittimità del recesso grava sul datore di lavoro; il lavoratore non deve provare la propria innocenza.
  • La contestazione disciplinare va letta nel suo contenuto complessivo: non è consentito isolare una sola frase per restringerne artificialmente l’oggetto quando dal testo emergono più addebiti strettamente connessi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se denuncia un’omessa pronuncia senza indicare in quale atto la domanda sia stata effettivamente proposta e senza dimostrare un concreto interesse alla decisione sul punto.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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