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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33237/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Melodia impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato i reclami avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva riconosciuto ristoro soltanto per 334 giorni di detenzione. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale non aveva valutato: a) il periodo di detenzione trascorso presso l'istituto penitenziario di Pianosa; b) il periodo 1° gennaio 1989 - 11 gennaio 1994 (sostendo che, per effetto di un provvedimento di cumulo pene, la detenzione fosse ininterrotta dal 30/04/1985); c) i periodi trascorsi presso la casa circondariale di Reggio Calabria; d) che per il periodo 1989 le condizioni di detenzione fossero non conformi agli standard (superficie calpestabile insufficiente). Il ricorrente deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito di specificità, ritenendo che il ricorso conteneva critiche generiche senza allegare o trascrivere elementi probatori specifici idonei a dimostrare l'errore del Tribunale di sorveglianza. È stata richiamata la giurisprudenza di legittimità sul principio di specificità e sull'autosufficienza del motivo. In applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione (richiamo a Corte cost. n.186/2000)

Norme richiamate

  • art. 35-ter ord. pen.

    Disciplina il ristoro per condizioni di detenzione non conformi; nel caso era il titolo della domanda iniziale per ottenere il ristoro

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando manchi il requisito di specificità; è stato applicato per dichiarare inammissibile il ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad altre somme a carico del ricorrente; è stato usato per disporre il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende

  • Corte costituzionale, n. 186 del 2000

    Richiamata in ordine al principio che non si può escludere a priori la colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la sanzione pecuniaria disposta

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 54281/2017; Sez. 2, n. 20677/2017)

    Affermano il principio di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione: i motivi che denunciano vizi di motivazione o travisamento devono contenere la rappresentazione e la dimostrazione puntuale degli elementi (documenti o trascrizioni) che rendono evidente l'errore del giudicante; in mancanza il ricorso è inammissibile

Massime di principio

  • In sede di cassazione per motivi di fatto o di motivazione è necessario fornire specificità e autosufficienza: allegare o trascrivere gli atti e le prove che si ritengono travisate o omesse, perché altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile
  • Le doglianze generiche sul mancato esame di periodi di detenzione o sulle condizioni materiali devono essere supportate da provvedimenti, registri carcerari, documentazione sulle misure di cumulo pene o produzione di fatti specifici che dimostrino l'errore di valutazione
  • Se si contesta la continuità della detenzione per effetto di provvedimenti di cumulo, è necessario allegare il provvedimento di cumulo o altra documentazione ufficiale che attesti la continuità per essere valutata in cassazione
  • Per le contestazioni sulle condizioni detentive (es. superficie calpestabile) è necessario indicare e produrre norme, perizie, ispezioni o elementi probatori che dimostrino la non conformità agli standard applicabili
  • La mancata specificità non solo espone il ricorrente all'inammissibilità, ma può anche comportare l'imposizione di spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) se non può essere esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione

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