Cassazione Penale, Sentenza n. 33237/2024 del 28/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Melodia impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva rigettato i reclami avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva riconosciuto ristoro soltanto per 334 giorni di detenzione. Il ricorrente sosteneva che il Tribunale non aveva valutato: a) il periodo di detenzione trascorso presso l'istituto penitenziario di Pianosa; b) il periodo 1° gennaio 1989 - 11 gennaio 1994 (sostendo che, per effetto di un provvedimento di cumulo pene, la detenzione fosse ininterrotta dal 30/04/1985); c) i periodi trascorsi presso la casa circondariale di Reggio Calabria; d) che per il periodo 1989 le condizioni di detenzione fossero non conformi agli standard (superficie calpestabile insufficiente). Il ricorrente deduceva violazioni di legge e vizi di motivazione
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza del requisito di specificità, ritenendo che il ricorso conteneva critiche generiche senza allegare o trascrivere elementi probatori specifici idonei a dimostrare l'errore del Tribunale di sorveglianza. È stata richiamata la giurisprudenza di legittimità sul principio di specificità e sull'autosufficienza del motivo. In applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p., il ricorso è stato dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione (richiamo a Corte cost. n.186/2000)
Norme richiamate
Disciplina il ristoro per condizioni di detenzione non conformi; nel caso era il titolo della domanda iniziale per ottenere il ristoro
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando manchi il requisito di specificità; è stato applicato per dichiarare inammissibile il ricorso
Consente la condanna alle spese processuali e ad altre somme a carico del ricorrente; è stato usato per disporre il pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende
Corte costituzionale, n. 186 del 2000
Richiamata in ordine al principio che non si può escludere a priori la colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la sanzione pecuniaria disposta
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 54281/2017; Sez. 2, n. 20677/2017)
Affermano il principio di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione: i motivi che denunciano vizi di motivazione o travisamento devono contenere la rappresentazione e la dimostrazione puntuale degli elementi (documenti o trascrizioni) che rendono evidente l'errore del giudicante; in mancanza il ricorso è inammissibile
Massime di principio
- In sede di cassazione per motivi di fatto o di motivazione è necessario fornire specificità e autosufficienza: allegare o trascrivere gli atti e le prove che si ritengono travisate o omesse, perché altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile
- Le doglianze generiche sul mancato esame di periodi di detenzione o sulle condizioni materiali devono essere supportate da provvedimenti, registri carcerari, documentazione sulle misure di cumulo pene o produzione di fatti specifici che dimostrino l'errore di valutazione
- Se si contesta la continuità della detenzione per effetto di provvedimenti di cumulo, è necessario allegare il provvedimento di cumulo o altra documentazione ufficiale che attesti la continuità per essere valutata in cassazione
- Per le contestazioni sulle condizioni detentive (es. superficie calpestabile) è necessario indicare e produrre norme, perizie, ispezioni o elementi probatori che dimostrino la non conformità agli standard applicabili
- La mancata specificità non solo espone il ricorrente all'inammissibilità, ma può anche comportare l'imposizione di spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende) se non può essere esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione
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