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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33466/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava in primo luogo (art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p.) il momento consumativo del reato di cui all'art. 494 c.p., sostenendo che la testimonianza di Gavazzoli escluderebbe che la falsissima qualifica professionale attribuita all'imputato avesse influenzato la dazione di denaro (quindi la condotta successiva sarebbe postuma e irrilevante). In secondo luogo (art. 606 c.1 lett. c) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 545-bis c.p.p.) si lamentava il mancato avviso al difensore della facoltà di chiedere le nuove sanzioni sostitutive previste dalla riforma (art. 20-bis c.p.) e la mancanza di motivazione del rigetto dell'istanza di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile perché meramente di fatto e non affronta le argomentazioni motivate delle sentenze di merito che hanno ricostruito come la qualifica falsa sia intervenuta in una fase successiva ma comunque efficace nell'indurre l'errore e determinare la dazione di denaro. Il secondo motivo è stato in parte dichiarato aspecifico e, nel merito, infondato: la Corte ha rilevato che una richiesta generica di sanzioni sostitutive era stata formulata in appello, ma che la decisione negativa sulla sostituzione con pena pecuniaria era congruamente motivata con riferimento alla recidiva e alla pericolosità persistente del reo, elementi ostativi all'applicabilità della sanzione sostitutiva; pertanto tale valutazione di fatto è insindacabile in Cassazione se adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 494 codice penale

    Riferimento al reato contestato (sostituzione di persona): la corte di merito ha ritenuto che la falsa qualifica, pur essendo stata enfatizzata in un secondo momento, abbia comunque contribuito all'induzione in errore e alla dazione di denaro.

  • art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione per vizio di motivazione e contraddittorietà; la Corte ha ritenuto il primo motivo generico o volto a censire fatti già valutati e motivati dai giudici di merito.

  • art. 606 comma 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamate rispetto al secondo motivo (omessa o insufficiente motivazione); la Corte ha però dichiarato il motivo in parte aspecifico e, quanto al merito, ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito.

  • art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrizione sulle limitazioni dell'impugnazione: il ricorso è stato formulato nei limiti previsti.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'obbligo di dare avviso e all'esame delle istanze in appello; la Corte ha valutato la tempestività e la specificità della richiesta dell'imputato.

  • art. 20-bis codice penale

    Norma introdotta dalla riforma (d.lgs. 150/2022) sulle nuove pene sostitutive per pene detentive brevi; la Corte ricorda che l'applicabilità richiede che l'imputato ne faccia richiesta in appello entro i termini stabiliti.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Norma transitoria della 'riforma Cartabia' richiamata per stabilire i termini e le condizioni per la richiesta delle nuove sanzioni sostitutive in appello.

  • art. 53 L. n. 689/1981

    Previsione della sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria; la Corte ha ritenuto che la sua applicazione fosse esclusa nel caso concreto per la recidiva e la pericolosità del reo.

  • art. 62 n. 6 codice penale

    Attenuante riconosciuta in favore dell'imputato in sede di merito; la Corte d'appello l'ha mantenuta in regime di equivalenza rispetto ad altre circostanze.

  • art. 61 n. 2 codice penale

    Aggravante richiamata nella motivazione della Corte d'appello che è stata valutata in confronto con l'attenuante di cui all'art. 62 n.6.

  • art. 133 codice penale

    Criteri direttivi per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che l'accertamento sulla incompatibilità della pena pecuniaria fosse una valutazione di fatto congruamente motivata ai sensi di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; applicata al rigetto del ricorso.

  • Corte Costituzionale sent. n. 28 del 2022

    Riferimento giurisprudenziale sulla finalità e sui limiti delle sanzioni sostitutive; la Corte ha richiamato il principio che la sanzione pecuniaria non è finalizzata alla risocializzazione ma a una forma più mite di punizione.

Massime di principio

  • Le questioni di fatto (es. valutazione della testimonianza, momento consumativo della condotta) sono in larga misura non sindacabili in Cassazione se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua; in Cassazione le censure devono confrontarsi specificamente con la motivazione delle sentenze di merito.
  • Per ottenere che il giudice d'appello si pronunci sulle nuove pene sostitutive introdotte dalla riforma (art. 20-bis c.p.), l'imputato deve formulare espressa richiesta in tal senso in appello, al più tardi in udienza di discussione; una richiesta generica o non motivata può essere considerata inammissibile o insufficiente.
  • L'applicabilità della sostituzione della pena detentiva breve con pena pecuniaria (L. 689/1981) può essere esclusa per ragioni di fatto quali recidiva o pericolosità sociale: tali valutazioni, se adeguatamente motivate, non sono rivalutabili in sede di legittimità.
  • La declaratoria di estinzione di un reato per condotta riparatoria non impedisce la rideterminazione della pena per i reati residui; le decisioni su equivalenze tra attenuanti e aggravanti sono valutazioni di merito vincolanti per Cassazione se motivate.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).

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