Cassazione Civile, Ordinanza n. 06067/2026 del 17/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui un Comune aveva liquidato l'IMU per gli anni 2015-2018 su un immobile di proprietà del contribuente. In appello il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'accertamento, sostenendo di aver dimostrato la propria residenza abituale e anagrafica nel comune interessato e che spettasse all'ente dimostrare il contrario; la Corte di merito aveva richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, ritenendo sufficiente, ai fini dell'esenzione, che ciascun coniuge o parte di un'unione civile avesse dimora abituale e residenza anagrafica nell'immobile. La società ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell'art. 13 d.l. n. 201/2011, come modificato dalla l. n. 147/2013: ha contestato che la pronuncia di appello avesse applicato in modo acritico la sentenza della Corte costituzionale a una fattispecie non pertinente, poiché il contribuente si era dichiarato separato dal coniuge; ha inoltre lamentato che non fosse stato prodotto il certificato di residenza anagrafica e che la documentazione prodotta dal contribuente mostrasse, invece, un'attività lavorativa medica a tempo indeterminato per 38 ore settimanali svolta in località molto distante dall'immobile tassato, elemento incompatibile con la dimora abituale richiesta per l'esenzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha osservato che, nonostante la formale deduzione di violazione di legge, il motivo era in concreto diretto a censurare l'omesso esame di fatti decisivi, sicché andava riqualificato come vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. In tale prospettiva ha ravvisato un effettivo travisamento della prova/omesso esame di fatti decisivi relativi alla dimora abituale e alla residenza anagrafica, in particolare quanto alla prestazione lavorativa svolta a notevole distanza dall'immobile e alla mancata produzione del certificato di residenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la parte ricorrente lo ha invocato formalmente per denunciare violazione di legge; la Corte ha però ritenuto che la concreta articolazione del motivo fosse diversa da quella dedotta.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo è stato riqualificato sotto tale previsione, come censura di omesso esame di fatti decisivi/travisamento del fatto.
norma richiamata come base dell'imposizione IMU e del relativo regime di esenzione.
art. 1, comma 707, l. n. 147/2013
norma di modifica del regime IMU richiamata dalla parte ricorrente.
sentenza Corte costituzionale n. 209/2022
la Corte di merito vi aveva fatto riferimento per ritenere sufficiente, ai fini dell'esenzione, la residenza e dimora abituale di ciascun coniuge o persona unita civilmente nell'immobile; la Cassazione non ne ha negato in astratto il rilievo, ma ha censurato l'applicazione alla concreta fattispecie senza adeguato esame dei fatti.
Cass. n. 759/2025
richiamata per il principio secondo cui l'erronea intitolazione del motivo non ne comporta l'inammissibilità se il vizio è chiaramente individuabile.
Cass. n. 17842/2024
richiamata per il medesimo principio di riqualificazione del motivo di ricorso.
Cass. n. 5435/2024
richiamata per il medesimo principio di riqualificazione del motivo di ricorso.
Cass. n. 5195/2024
richiamata per il medesimo principio di riqualificazione del motivo di ricorso.
Cass. n. 3033/2024
richiamata per il medesimo principio di riqualificazione del motivo di ricorso.
Cass., Sez. Un., n. 5792/2024
richiamata quale arresto di legittimità sul travisamento del fatto nei termini dell'omesso esame di fatti decisivi.
Cass. n. 3841/2021
richiamata per la nozione di dimora abituale come permanenza stabile, per un periodo apprezzabile, rivelata dalle consuetudini di vita e dalle relazioni sociali, familiari e affettive.
Massime di principio
- L'erronea qualificazione formale del motivo di ricorso per cassazione non ne determina l'inammissibilità se dalla sua concreta articolazione è chiaramente riconoscibile il vizio denunciato: il giudice di legittimità può riqualificarlo nel corretto paradigma dell'art. 360 c.p.c.
- Quando la censura investe la mancata considerazione o il travisamento di elementi fattuali decisivi, il vizio può essere sussunto nell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., anche se il ricorrente lo abbia formalmente prospettato come violazione di legge.
- In tema di esenzione IMU collegata all'abitazione principale, la verifica della dimora abituale richiede un accertamento in concreto della stabile permanenza nel luogo, desumibile dalle consuetudini di vita e dalle relazioni sociali, familiari e affettive, non potendo il giudice prescindere dagli elementi fattuali specificamente allegati e documentati.
- L'esame della residenza anagrafica e della dimora abituale non può essere svolto in modo astratto o meramente adesivo a precedenti astrattamente pertinenti, ma richiede la valutazione delle prove relative alla specifica situazione del contribuente.
- L'omessa considerazione di circostanze oggettivamente rilevanti, come la sede dell'attività lavorativa rispetto all'immobile per cui si invoca l'esenzione, può integrare omissione di fatto decisivo idonea a determinare la cassazione con rinvio.
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