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Sentenza

Sentenza del 30/08/2024 n. 23445 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Per il periodo d’imposta 2006, l’Agenzia aveva accertato, ai sensi dell’art. 30 della legge n. 724/1994, un reddito minimo di 495.435,87 euro, a fronte di una perdita dichiarata di 145.209 euro, ritenendo la società non operativa. La contribuente aveva ottenuto dalla Commissione tributaria provinciale di Taranto l’annullamento dell’avviso; la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. In Cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: violazione dell’art. 30 e dell’art. 2697 c.c., perché la CTR avrebbe considerato oggettive circostanze riconducibili a scelte imprenditoriali; violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver ritenuto idonei fatti che non dimostravano un’impossibilità oggettiva di produrre ricavi; nullità della sentenza per motivazione apparente. La Corte ha accolto il primo motivo: la CTR aveva attribuito valore decisivo alla mancata concessione di autorizzazioni, alla crisi economica locale e ad altri elementi generici o soggettivi, senza individuare fatti specifici, oggettivi e indipendenti dalla volontà dell’imprenditore che avessero impedito l’attività produttiva e il conseguimento dei ricavi minimi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo dell’Agenzia e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, senza decidere autonomamente la censura sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. né quella sulla motivazione apparente. Ha cassato la sentenza della CTR della Puglia e rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia, affinché svolga un nuovo esame e provveda anche sulle spese. Nel rinvio dovrà essere individuato lo specifico fatto, o insieme di fatti, oggettivo e indipendente da una scelta consapevole dell’imprenditore, che avrebbe impedito l’attività produttiva con risultati conformi ai parametri legali. La Cassazione non ha quindi definito definitivamente la spettanza della disapplicazione né l’esito dell’accertamento.

Norme richiamate

  • Art. 30, commi 1 e 4-bis, della legge n. 724/1994

    La possibilità, offerta al contribuente dal comma 4-bis dello stesso articolo, di presentare istanza di interpello chiedendo la disapplicazione delle disposizioni antielusive postula, pertanto, la presenza di situazioni oggettive - ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore - che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui al precedente comma 1.

    La presunzione di non operatività può essere superata dimostrando circostanze oggettive che abbiano reso impossibile raggiungere i ricavi o il reddito minimi. Non bastano l’inattività, elementi formali o ragioni generiche: occorre provare fatti specifici, obiettivi e non riconducibili a una scelta consapevole dell’imprenditore.

  • Art. 2697 c.c.

    La decisione richiama la norma nell’ambito della censura sull’onere probatorio, ma non ne svolge un’autonoma interpretazione. La prova delle circostanze idonee a superare la presunzione di non operatività grava sul contribuente.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    fa parte del sindacato di legittimità, riferibile al paradigma di cui all' art. 360 , comma primo, n. 3, c.p.c., il controllare se la fattispecie concreta come ricostruita dal giudice di merito (e, dunque, senza che si debba procederne ad un nuovo apprezzamento) è stata da questi correttamente ricondotta alla fattispecie giuridica astratta individuata come idonea a dettarne la disciplina

    La Cassazione può verificare se i fatti già ricostruiti dal giudice di merito siano stati correttamente sussunti nella norma applicabile. Questo controllo non comporta una nuova valutazione delle prove, ma consente di censurare l’attribuzione a fatti accertati di conseguenze giuridiche non giustificate.

  • Art. 115, comma 1, c.p.c.

    La norma è stata invocata con il secondo motivo, ma la relativa censura è stata dichiarata assorbita; la Corte non ne ha fornito un’interpretazione.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.; art. 111, comma 6, Cost.

    Sono stati richiamati a sostegno della censura di nullità per motivazione apparente, dichiarata assorbita. La Corte non ha deciso tale questione né ne ha precisato la portata.

  • Art. 53 Cost.

    la ratio della disciplina antielusiva e la sua coerenza con il sistema e con l' art. 53 Cost. sono chiaramente desumibili dal fatto che l' art. 30 , comma 1, della L. n. 724 del 1994 ha introdotto una presunzione legale relativa

    La disciplina delle società non operative è ricondotta alla coerenza con il sistema tributario e con il principio di capacità contributiva; la presunzione legale è relativa e il contribuente può superarla fornendo la prova contraria prevista dalla legge.

Massime di principio

  • Per superare la presunzione di non operatività non è sufficiente dimostrare che la società non abbia conseguito i ricavi minimi: occorre provare quali fatti specifici abbiano impedito l’attività o il conseguimento dei risultati richiesti.
  • Le circostanze invocate devono essere oggettive, straordinarie e indipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore; ragioni generiche, contesto economico sfavorevole o meri elementi formali non sono, da soli, prova sufficiente.
  • Il giudice deve valutare l’obiettività intrinseca delle circostanze e la loro concreta incidenza sull’attività produttiva, non limitarsi a constatare l’inoperatività o a rilevare un ostacolo amministrativo senza esaminarne il nesso con l’impossibilità di produrre reddito.
  • In Cassazione è censurabile, come falsa applicazione della legge, l’errata riconduzione dei fatti già accertati alla norma; ciò non autorizza però una nuova valutazione del merito o delle prove.

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