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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51192/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma della condanna per furto aggravato (art. 625 cod. pen., con recidiva). Quattro motivi principali: 1) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen. per contrasto con artt. 3 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, in quanto limita l'improcedibilità (termine biennale) solo ai reati commessi dal 10/01/2020 e sarebbe invece norma sostanziale più favorevole; 2) vizio di motivazione per omissione di perizia antropometrica richiesta dalla difesa; 3) vizio di motivazione e errata applicazione della legge per aver ritenuto valido il riconoscimento basandosi su fotogrammi di scarsa nitidezza e ricostruzione dei fatti considerata inverosimile; 4) omissione del confronto specifico da parte della corte territoriale con il motivo di appello sulla scarsa chiarezza delle immagini. Successivamente la difesa ha aggiunto con memoria la questione della sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela, in relazione alle modifiche legislative che hanno reso il reato perseguibile a querela di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso non manifestamente infondato e ha svolto controlli sugli atti, anche alla luce del motivo sopravvenuto. Dagli atti è emerso che la persona offesa aveva presentato una mera denuncia e non una querela. Applicando i principi introdotti dal d.lgs. 10/10/2022 n. 150 e dalle successive modifiche (art. 85 nel testo vigente), per i reati divenuti perseguibili a querela la querela, se il fatto è anteriore al 30/12/2022 e la persona offesa ne era già a conoscenza, doveva essere considerata a decorrere dal 30/12/2022; tuttavia non esiste un meccanismo automatico di sospensione del processo e spetta alla pubblica accusa introdurre atti sopravvenuti che documentino la procedibilità. Nel caso di specie non risultava alcuna querela acquisita agli atti e la richiesta alla Procura non ha avuto esito. Perciò la Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, assorbendo i rimanenti motivi.

Norme richiamate

  • art. 625 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato (furto aggravato); fondamento della responsabilità penale accertata in primo e secondo grado.

  • art. 344-bis cod. proc. pen.

    Norma introdotta dalla L. 27/9/2021 n.134 che limita l'improcedibilità per mancata definizione dell'appello entro due anni ai reati commessi dal 10/01/2020; la difesa ne ha chiesto la illegittimità costituzionale sostenendo che si tratti di norma sostanziale più favorevole che dovrebbe applicarsi retroattivamente.

  • art. 3 Cost.

    Dedotta violazione del principio di uguaglianza nell'ambito dell'eccezione di costituzionalità dell'art. 344-bis.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nella censura costituzionale in relazione alla garanzia di un giusto processo.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato per la presunta violazione del diritto a un equo processo connessa alla limitazione dell'improcedibilità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Base normativa per i motivi di ricorso in Cassazione (lett. b, c, e), indicati dalla difesa).

  • art. 495 cod. proc. pen.

    Norma invocata per censurare la motivazione della corte territoriale relativa alla mancata perizia antropometrica; la Corte di Cassazione ha comunque ritenuto la questione assorbita dalla pronuncia di improcedibilità.

  • artt. 192 e 533 cod. proc. pen.

    Richiamati dalla difesa in relazione alla valutazione delle immagini video e alla loro attendibilità; la questione non è stata decisiva dopo l'accertamento della mancanza di querela.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione per mancato confronto con il motivo di appello sull'identificazione tramite video; anch'esso assorbito dall'annullamento per improcedibilità.

  • art. 85 d.lgs. 10/10/2022 n. 150

    Stabilisce che, per i reati divenuti perseguibili a querela della persona offesa e commessi prima dell'entrata in vigore del decreto (30/12/2022), il termine per la presentazione della querela decorre dal 30/12/2022 se la persona offesa ne aveva avuto precedente notizia. La norma, nel testo vigente dopo successive modifiche, ha orientato la decisione sulla improcedibilità in assenza di querela agli atti.

  • art. 5-bis d.l. 31/10/2022 n. 162, convertito

    Modifica normativa richiamata nel testo che incide sulla decorrenza della querela per fatti anteriori alla conversione; rilevante per il regime transitorio della procedibilità a querela.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023 (Giurca, Rv. 284698)

    Precedente citato secondo cui, pur non essendoci obblighi normativi di sospensione o di ricerca della querela, il giudice può attivare prassi organizzative per accertare la presenza di querele sopravvenute e impedire decisioni di improcedibilità ingiustificate dovute a ritardi delle Procure; tuttavia spetta alla pubblica accusa introdurre atti sopravvenuti che documentino la procedibilità.

Massime di principio

  • Se la normativa ha trasformato un reato in procedibile a querela e l'evento è anteriore alla data di efficacia della modifica, verificare sempre se la persona offesa ha presentato una querela: in mancanza di querela acquisita agli atti l'azione penale può risultare improcedibile.
  • Per i reati commessi prima del 30/12/2022 l'art. 85 d.lgs. 150/2022 stabilisce che il termine per la querela decorre dal 30/12/2022 se la persona offesa aveva già notizia del fatto; occorre quindi acquisire prove documentali della querela o richiesta punitiva sopravvenuta.
  • La Procura deve introdurre negli atti eventuali querele sopravvenute; in assenza di tali atti il giudice può annullare senza rinvio per improcedibilità. La difesa deve quindi sollecitare formalmente la verifica presso la Procura e depositare ogni documento che dimostri la querela.
  • Quando la decisione si fonda su elementi identificativi deboli (fotogrammi poco nitidi, ricostruzioni inverosimili), il difensore deve chiedere espressamente perizie tecniche (es. antropometria, miglioramenti video) e ottenere dal giudice un confronto motivato sulle ragioni per cui tali mezzi non vengono disposti; l'omissione può costituire motivo di censura se non assorbito da altri rilevanti profili processuali.
  • La questione di costituzionalità di norme processuali transitorie che incidono su improcedibilità va valutata tenendo conto della distinzione tra norma sostanziale e processuale e dell'applicazione della norma più favorevole.
  • In casi simili è prassi utile che il giudice territoriale e le parti attivino pratiche organizzative per accertare l'esistenza di querele sopravvenute, ma resta essenziale documentare formalmente la querela presso gli uffici giudiziari competenti.

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