Cassazione Civile, Ordinanza n. 11654/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di una partita di pellame da parte di una ditta individuale a una società utilizzatrice del materiale. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la parziale risoluzione del contratto, limitatamente alla merce non completamente utilizzata per la lavorazione, per vizi che rendevano il bene inidoneo all’uso, condannando il venditore alla restituzione del prezzo corrispondente. In appello il venditore aveva contestato, tra l’altro, la mancata statuizione nel dispositivo sul rigetto della domanda risarcitoria della controparte e l’ammissibilità della risoluzione nonostante il compratore avesse già trasformato il pellame lavorandolo. Il ricorso per cassazione si fonda su due motivi: (1) violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., per avere la Corte d’appello dichiarato inammissibile per difetto di interesse, e comunque infondato, il motivo di gravame relativo all’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria; il ricorrente sosteneva di avere interesse a ottenere un espresso rigetto, anche per opporvi il giudicato in caso di riproposizione della pretesa; (2) violazione degli artt. 1492, comma 3, 1493, comma 2, e 1458 c.c., perché la trasformazione della merce da parte dell’acquirente avrebbe dovuto precludere la risoluzione per vizi e, comunque, in caso di impossibilità di restituzione, avrebbe dovuto essere riconosciuto un equivalente monetario del bene.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’interesse a impugnare l’omessa pronuncia sulla domanda avversaria spetta solo alla parte che quella domanda ha proposto e che è rimasta soccombente; il convenuto-venditore non aveva interesse attuale e concreto a dolersi della mancata formula nel dispositivo, anche perché la Corte d’appello aveva comunque chiarito che il Tribunale aveva rigettato la domanda risarcitoria in motivazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che la trasformazione del bene da parte del compratore non esclude di per sé la risoluzione per vizi ai sensi dell’art. 1492, comma 3, c.c., quando il comportamento non dimostri in modo univoco la consapevole accettazione del bene non conforme e la rinuncia alla tutela risolutoria. Ha inoltre precisato che gli effetti restitutori conseguenti alla risoluzione non operano automaticamente: occorre una specifica domanda della parte interessata, domanda che nel caso non risultava proposta. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’interesse ad agire e a impugnare deve essere attuale e concreto; non è sufficiente un interesse di mero fatto o eventuale.
La censura di omessa pronuncia può essere proposta solo dalla parte titolare dell’interesse alla decisione sulla domanda non esaminata.
La trasformazione della cosa venduta non preclude automaticamente l’azione di risoluzione per vizi se non esprime in modo univoco l’accettazione consapevole del bene viziato.
Gli effetti restitutori in tema di garanzia per vizi seguono la disciplina legale, ma non sono statuibili d’ufficio senza domanda della parte interessata.
La risoluzione comporta effetti restitutori, ma la loro operatività processuale richiede specifica domanda e non discende automaticamente dalla sola pronuncia di risoluzione.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare una statuizione per omessa pronuncia spetta, di regola, alla parte che aveva proposto la domanda non decisa, non alla controparte che ne invochi soltanto un’utilità indiretta o riflessa.
- Per dedurre validamente l’omessa pronuncia non basta lamentare la mancanza della statuizione nel dispositivo se dalla sentenza risulta comunque una decisione di rigetto sulla domanda; la lettura complessiva della decisione può essere sufficiente a escludere il vizio.
- Nella vendita di cosa viziata, la trasformazione del bene da parte dell’acquirente non preclude di per sé la risoluzione del contratto quando non emerga una consapevole e univoca accettazione dei vizi e la conseguente rinuncia alla tutela più incisiva.
- La restituzione delle prestazioni conseguente alla risoluzione non è un effetto automaticamente pronunciabile d’ufficio: la parte che la pretende deve formularne specifica domanda.
- In tema di garanzia per vizi, la tutela risolutoria e quella restitutoria seguono piani distinti: la prima può essere riconosciuta se ne ricorrono i presupposti, la seconda richiede autonoma richiesta processuale.
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