Cassazione Penale, Sentenza n. 21995/2023 del 22/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.), sostenendo l'erronea applicazione della norma: a suo dire non era titolare di alcun diritto sulla stradina oggetto della controversia, non aveva compiuto una condotta violenta sulle cose e l'intervento si era limitato a tagliare vegetazione senza una modificazione sostanziale definitiva dello stato dei luoghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il ricorrente, insieme ad altro soggetto, era intervenuto sulla stradina usando un mezzo meccanico per estirpare piantine ed eriche, realizzando un ampliamento del passaggio e una modificazione dello stato dei luoghi con violenza sulle cose (estirpazione tale da non consentire la ricrescita). Ha rilevato inoltre che il ricorrente ha agito per conto e nell'interesse dei fratelli effettivi titolari, configurando comunque l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La Corte ha precisato che il reato non si è estinto per prescrizione, essendosi sospesi i termini processuali durante il giudizio di prime cure e d'appello. Esito operativo: rigetto del ricorso; conferma della condanna nei confronti di Domenico Panzuto (con beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso in appello); conferma dell'assoluzione di Antonio Lisanti da parte della Corte d'appello; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione in favore della parte civile Adriani Giuseppe, liquidata in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per ravvisare l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni quando il ricorrente, privo di titolo, ha operato per conto di terzi (i fratelli) al fine di far valere presunti diritti, senza provvedimento giudiziale che legittimasse tale condotta.
Sez. U, n. 29541 del 16 luglio 2020 (Filardo)
Giurisprudenza richiamata per il principio secondo cui risponde del reato anche chi eserciti arbitrarimente un diritto pur non essendone titolare, agendo per conto dell'effettivo titolare; il principio è stato ritenuto applicabile al caso concreto.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chiunque intervenga per far valere un diritto senza titolo e senza provvedimento giudiziale, anche se agisce per conto dell'effettivo titolare, può integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 c.p.).
- L'uso di mezzi meccanici per estirpare piante o modificare in modo non reversibile la vegetazione può integrare 'violenza sulle cose' e una modificazione dello stato dei luoghi rilevante ai fini penali.
- La disponibilità temporanea di chiavi o l'accesso consentito da terzi non giustifica interventi materiali che incidono sulla proprietà altrui; l'interesse soggettivo dichiarato da altri non scusa l'autore materiale.
- Nella verifica della prescrizione occorre considerare le sospensioni dei termini derivanti dai procedimenti giudiziari (es. giorni di sospensione nel giudizio di primo grado e d'appello), che possono evitare l'estinzione del reato per prescrizione.
- In caso di rigetto del ricorso in Cassazione l'imputato è normalmente condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile; richieste accessorie (es. indennità di trasferta) possono essere disattese se non compatibili con le regole di liquidazione davanti alla Corte di cassazione.
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