Cassazione Civile, Ordinanza n. 28143/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un'ingiunzione fiscale emessa da un Comune per Tarsu relativa agli anni 2007-2008. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma le spese erano state compensate con formula generica ('sussistendone giusti motivi'). La Commissione tributaria regionale, investita dell'appello del contribuente contro la sola statuizione sulle spese, ha confermato la compensazione ritenendo che la ragione potesse ricavarsi dal contesto complessivo della motivazione di primo grado, che valorizzava la corretta azione di recupero del Comune pur in mancanza della prova finale del possesso del cespite da parte del contribuente, qualificato come 'presumibilmente possessore'. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che la compensazione non era sorretta da gravi ed eccezionali ragioni e che la CTR aveva tratto giustificazioni incongrue e non espresse, in violazione del regime applicabile ratione temporis all'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per il giudizio introdotto il 4 aprile 2016, si applica l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992, nel testo modificato dal d.lgs. 156/2015, che consente la compensazione delle spese nel processo tributario solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. Ha quindi censurato la sentenza impugnata perché aveva ricavato le ragioni della compensazione dal contesto della motivazione di primo grado, mentre la norma richiede una motivazione espressa, e perché le ragioni indicate erano comunque poco intellegibili e illogiche. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro violato in tema di spese processuali
richiamato dal ricorrente come norma sulla compensazione delle spese, che richiede presupposti rigorosi
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione delle spese nel processo tributario solo in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate
art. 9, comma 1, lett. f), n. 2, d.lgs. n. 156/2015
ha modificato l'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992, con efficacia dal 1° gennaio 2016
menzionato per la trattazione camerale non partecipata
art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
richiamato dalla Corte come disciplina applicabile al giudizio di primo grado instaurato il 4 aprile 2016
Massime di principio
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge applicabile ratione temporis e, quando si invochino gravi ed eccezionali ragioni, queste devono essere indicate in modo esplicito nella motivazione.
- Non è sufficiente desumere le ragioni della compensazione dal contesto complessivo della sentenza: la motivazione deve essere autonoma, chiara e specifica, perché il controllo di legittimità possa verificare la sussistenza del presupposto legale.
- Una statuizione sulle spese fondata su ragioni poco intellegibili, illogiche o non espressamente motivate integra violazione di legge ed è cassabile.
- La corretta azione di recupero dell'ente impositore, da sola, non costituisce automaticamente una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese se non accompagnata da una motivazione conforme al dato normativo.
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