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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33879/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato l’ordinanza del 19 febbraio 2026 del Tribunale del Riesame di Taranto, che aveva respinto l’appello contro il rigetto, pronunciato il 20 gennaio 2026 dalla Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, dell’istanza di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, anche con dispositivo elettronico. Con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p., ha denunciato mancanza e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che il controllo da remoto mediante dispositivo elettronico avrebbe consentito di contenere il rischio cautelare e che il pericolo di reiterazione era stato affermato senza dati oggettivi attuali, concreti e specifici, facendo leva sulle pregresse vicende giudiziarie con valutazione statica. Ha inoltre censurato la motivazione sulla legittima difesa, ritenuta non prospettata dalla difesa nelle conclusioni del giudizio di merito e tuttavia esclusa nel caso concreto, e lamentato l’omessa considerazione delle conclusioni della perizia balistica del consulente tecnico d’ufficio. La Corte ha rilevato che l’istanza originaria riguardava soltanto la sostituzione della misura e, quindi, l’adeguatezza della misura in atto: i motivi diretti a contestare l’esistenza stessa delle esigenze cautelari eccedevano tale ambito devoluto. Quanto alle censure residue, ha ritenuto che il ricorso non adducesse elementi nuovi e sollecitasse una diversa lettura della perizia e delle valutazioni di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che, nell’appello contro il rigetto di una richiesta di revoca o sostituzione di misura cautelare personale, il giudice deve controllare la correttezza giuridica e l’adeguatezza della motivazione sui fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti allegati, non rivalutare in via generale i presupposti della misura. Poiché l’istanza riguardava la sola sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, le doglianze sull’inesistenza dei pericula libertatis oltrepassavano il thema decidendum. Il Tribunale aveva comunque motivato sul pericolo di reiterazione richiamando la pericolosità desunta anche dalla sentenza di primo grado e l’inadeguatezza di una misura meno rigorosa; le censure difensive sono state giudicate assertive e aspecifiche, prive di elementi di novità e dirette a una diversa valutazione della perizia, inammissibile in presenza del giudicato cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Disposto l’adempimento di cancelleria previsto dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 299 c.p.p.

    a fronte di motivi di ricorso volti a contestare l'esistenza stessa dei pericula liberatis, in tal modo però eccedendo l'ambito di cognizione originato dall'iniziale istanza ex art. 299 cod. proc. pen., che aveva ad oggetto la sola sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari e poneva quindi una questione di mera adeguatezza della misura in atto.

    L’istanza di sostituzione delimita l’ambito della cognizione al profilo della adeguatezza della misura richiesta rispetto a quella in atto; non consente di ampliare il giudizio alla contestazione generale dell’esistenza delle esigenze cautelari.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in 3.000 euro.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte dispone che la cancelleria esegua l’adempimento previsto dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello contro il rigetto di un’istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, il tribunale non è tenuto a rivalutare in generale i presupposti originari della misura: deve verificare la correttezza giuridica e l’adeguatezza della motivazione sui fatti allegati, nuovi, preesistenti o sopravvenuti, che siano idonei a modificare apprezzabilmente il quadro indiziario o cautelare.
  • L’effetto devolutivo circoscrive la cognizione del giudice dell’appello cautelare sia ai motivi proposti sia al contenuto della decisione impugnata; non possono essere introdotte questioni nuove rispetto a quelle sottoposte al giudice di primo grado, né il giudice d’appello può estendere d’ufficio la propria cognizione a questioni non esaminate.
  • Quando l’istanza cautelare ha per oggetto la sola sostituzione della misura in atto, le censure che contestano l’esistenza stessa delle esigenze cautelari esorbitano dal relativo ambito devoluto; il successivo sindacato di legittimità resta soggetto agli stessi limiti.
  • È inammissibile la doglianza che, senza allegare elementi nuovi idonei a incidere sul quadro cautelare, solleciti una diversa lettura di una perizia già valutata in sede di merito o formuli critiche assertive e aspecifiche rispetto alla motivazione del giudice cautelare.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieArresti domiciliari

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