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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1173/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 102 cod. proc. civ. per mancato contraddittorio necessario, nella fase di merito, con l'aggiudicataria provvisoria (Salvatorica Sanna) e con il creditore intervenuto (IVG). Secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 567 e 569 cod. proc. civ. e degli artt. 2644 e 2648 cod. civ., con riferimento alla pretesa sanatoria delle trascrizioni effettuata dopo l'autorizzazione alla vendita (si deduceva che tale sanatoria non poteva avere effetto se realizzata successivamente all'autorizzazione alla vendita).

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendolo fondato e ha assorbito il secondo motivo. Ha cassato la decisione impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sassari in diversa composizione. La Corte ha rilevato che, essendo intervenuta l'aggiudicazione (anche se provvisoria) antecedentemente all'opposizione, sussiste il litisconsorzio necessario fra parte esecutata, creditore procedente, intervenuti e soggetto aggiudicatario; l'omissione di questi soggetti nel giudizio di merito rendeva la pronuncia viziata. La Corte ha altresì osservato che alcune notifiche risultavano rituali e che il giudice di merito dovrà verificare eventuali altre pretermissioni nelle fasi sommaria e di merito, sotto pena di improcedibilità dell'opposizione. Spese rinviate al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 102 cod. proc. civ.

    Il principio del contraddittorio necessario: se l'aggiudicazione e gli interventi sono antecedenti all'opposizione, l'aggiudicatario e i creditori intervenuti sono litisconsorti necessari e devono essere chiamati nel merito; la loro esclusione determina vizio procedurale e vizia la pronuncia impugnata

  • artt. 567 e 569 cod. proc. civ.

    Norme sul procedimento esecutivo e sull'opposizione agli atti esecutivi; sono richiamate nel secondo motivo concernente la rilevanza delle trascrizioni e della sanatoria, ma la Corte ha assorbito il motivo e non si è pronunciata nel merito sulla loro applicazione nel caso concreto

  • art. 2644 cod. civ.

    Disciplina della trascrizione degli atti pubblici e privati rilevanti nei confronti dei terzi; il ricorso sosteneva che una sanatoria delle trascrizioni effettuata dopo l'autorizzazione alla vendita non avrebbe potuto produrre effetto, ma la Corte ha ritenuto assorbito tale motivo in relazione al vizio processuale rilevato

  • art. 2648 cod. civ.

    Norme sulle pubblicità immobiliari e sugli effetti delle trascrizioni; richiamata con riferimento alla presunta sanatoria tardiva delle trascrizioni, senza pronunce definitive da parte della Corte sul punto

  • art. 331 cod. proc. civ.

    Richiesta di ordine interlocutorio ex art. 331 per regolarizzare il contraddittorio: la Corte osserva che la questione della necessità di un ordine ex art. 331 va valutata dal primo giudice, ma la mancata formazione del litisconsorzio necessario in fase di merito è comunque vizio rilevabile

  • art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma sulle cause di cassazione per violazione di norme di diritto; la Corte richiama principi di ammissibilità del ricorso e dell'eventuale inammissibilità ex n. 3 nell'iter di verifica degli atti notificati e delle parti processuali, ma alla fine accoglie il ricorso sul punto sostanziale del contraddittorio

Massime di principio

  • Se un'aggiudicazione (anche provvisoria) è intervenuta prima dell'opposizione, l'aggiudicatario e i creditori intervenuti sono litisconsorti necessari nel giudizio di merito: la loro mancata partecipazione integra violazione del contraddittorio e può comportare la cassazione della pronuncia
  • Il giudice di merito deve verificare sempre l'esistenza e la completezza del litisconsorzio necessario nelle diverse fasi (sommaria e di merito); eventuali omissioni non sanate rendono l'opposizione improcedibile salvo regolarizzazione
  • Le notifiche effettuate in modo personale o telematico al difensore domiciliatario possono essere considerate rituali se conformi alla designazione delle parti come contumaci, ma occorre attenzione a chi è stato effettivamente parte nel giudizio di merito
  • Questioni di ordine processuale relative alla legittimazione e al contraddittorio (profilo di ordine pubblico processuale) possono essere rilevate d'ufficio e non richiedono sempre l'espressa impugnazione per essere valutate dalla Corte
  • Le questioni sostanziali relative alla validità di trascrizioni o alla loro sanatoria (artt. 2644 e 2648 c.c.) possono essere rilevanti, ma se sussiste un vizio processuale grave (mancato coinvolgimento dei litisconsorti necessari) la decisione sulla questione sostanziale può rimanere assorbita e rinviata al giudice di merito

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