Cassazione Penale, Sentenza n. 19588/2024 del 16/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame del 12/10/2023 che aveva annullato l'ordinanza del GIP del 9/06/2023 applicativa degli arresti domiciliari per i reati di concorso in delitto (art.110), tentata violenza o minaccia (art.56-610 c.p.) e aggravante del metodo mafioso (art.416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva: 1) vizio nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e attribuzione del ruolo di mandante senza considerare elementi probanti quali il colloquio registrato del 17/09/2018 e la sequenza dei contatti con i presunti partecipanti; 2) errata valutazione circa l'esistenza di minacce, dato che la persona offesa aveva parlato solo di invito alla riconciliazione; 3) censura sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, dato il tono amicale del colloquio e la precedente richiesta di intervento della persona offesa verso Accorinti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi dell'art. 568, comma 4, c.p.p., stante che il Tribunale del riesame aveva già annullato la misura cautelare con conseguente rimessione in libertà dell'indagato; pertanto l'accoglimento del ricorso non avrebbe prodotto alcun vantaggio pratico per il ricorrente. Inoltre il ricorrente non ha specificato di voler ottenere dall'eventuale pronuncia favorevole una utilizzazione ai fini dell'indennizzo ex art. 314 c.p.p.. Per tali ragioni il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato nell'imputazione quale norma sul concorso di persone nel reato; non oggetto di valutazione decisoria nella motivazione sull'ammissibilità.
Riferimento alla tentata commissione del reato (tentativo); citato nel quadro fattuale ma non valutato dalla Corte nella decisione di inammissibilità.
Norma sul reato di violenza privata/minaccia e costrizione; parte dell'imputazione originaria, non approfondita nella pronuncia sull'ammissibilità.
Riferimento all'aggravante del metodo mafioso contestata in primo grado; la Corte di legittimità non ha esaminato il merito dell'aggravante perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per ragioni processuali.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Applicato come motivo principale dell'inammissibilità: richiede che l'impugnazione sia sorretta da interesse concreto e attuale, ossia che l'eliminazione del provvedimento impugnato produca un vantaggio pratico per l'impugnante. Quando la misura cautelare è già stata revocata e l'imputato rimesso in libertà, l'interesse a impugnare la revoca è generalmente assente.
Norma sull'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte ricorda che per coltivare il ricorso al fine di ottenere futura utilizzazione della pronuncia ai fini dell'indennizzo è necessario dedurlo esplicitamente e motivatamente nel ricorso.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione avverso una decisione che ha già revocato una misura cautelare non è ammissibile per mancanza di interesse, perché l'annullamento definitivo non produce vantaggio pratico se l'imputato è già stato rimesso in libertà.
- Per utilizzare un'eventuale pronuncia favorevole ai fini dell'indennizzo per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.) è necessario dedurre espressamente e motivatamente questa finalità nell'atto di impugnazione; la mera attesa non è sufficiente.
- Le censure sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e sulla credibilità della persona offesa, quando attengono al merito e alla valutazione delle prove (es. registrazioni, colloqui, attendibilità), sono normalmente inidonee a fondare l'ammissibilità di un ricorso incidentalmente quando manca un interesse pratico attuale.
- La sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso richiede elementi concreti che vadano oltre la mera presenza di persone ritenute 'mafiose'; la semplice partecipazione di un soggetto collegato non sempre è sufficiente a integrare l'aggravante e la valutazione rimane di merito.
- Le prove registrate (colloqui, telefonate) devono essere valutate nel loro contesto e possono incidere sulla credibilità della persona offesa; tuttavia la mancata considerazione di tali elementi in sede cautelare può essere ritenuta recuperabile in sede di merito e non garantisce l'ammissibilità di rimedi straordinari se manca interesse concreto.
- L'interesse a impugnare deve persistere fino al momento della decisione: se tale interesse si estingue (es. per sopravvenuta revoca della misura), l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
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