Cassazione Civile, Ordinanza n. 07899/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita di un fondo rustico e dalla successiva domanda di un coltivatore diretto confinante di far valere la prelazione agraria e il diritto di riscatto. In primo grado la domanda era stata rigettata perché il tribunale aveva ritenuto che anche l'acquirente fosse coltivatrice diretta confinante e, in presenza di più confinanti aventi astrattamente titolo, fosse legittimo preferire quella posizione che meglio realizzava la finalità di ampliamento e accorpamento dell'azienda agricola. In appello la decisione veniva confermata. Nel ricorso per cassazione il soccombente articolava tre motivi: (1) violazione dell'art. 7 l. n. 817/1971 e dell'art. 7 d.lgs. n. 228/2001 per omessa considerazione del fatto che la denuntiatio non sarebbe stata fatta in forma scritta con indicazione del prezzo, con conseguente impossibilità di esercitare compiutamente la prelazione; (2) violazione della disciplina della prelazione agraria per avere la corte territoriale ritenuto non necessaria una domanda riconvenzionale dell'acquirente e per avere omesso di comparare adeguatamente i requisiti soggettivi e oggettivi dei due soggetti confinanti, attribuendo rilievo decisivo soltanto alla lunghezza e alla forma del confine; (3) violazione degli artt. 112, 167 e 36 c.p.c. per avere escluso la necessità di una domanda riconvenzionale dell'acquirente al fine di far valere la propria posizione prevalente nella prelazione agraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, perché non individuava il contenuto dei motivi di appello e non rispettava l'art. 366, n. 6, c.p.c.; inoltre la Corte ha osservato che, anche a volerlo esaminare, sarebbe stato infondato, richiamando i principi per cui la denuntiatio può essere assolta anche con comunicazioni idonee a mettere il prelazionario in condizione di valutare l'acquisto. È stato però precisato che, in presenza di più confinanti, il proprietario che intenda alienare il fondo deve avvisarli tutti, correggendo la motivazione della corte di merito che aveva valorizzato soltanto il confronto fra le posizioni dei confinanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non sviluppava una reale critica di violazione di legge e tendeva invece a sollecitare una rivalutazione dei fatti, preclusa in cassazione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: quando due soggetti sono entrambi coltivatori diretti e confinanti, il convenuto già proprietario del fondo non ha interesse a proporre domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento della propria prelazione, potendo limitarsi a resistere alla domanda principale e a far valere i propri requisiti come fatti impeditivi, così da consentire al giudice la necessaria comparazione. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con condanna anche all'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 l. 14 agosto 1971, n. 817
Disciplina la prelazione agraria invocata dal ricorrente; la Corte ne richiama l'operatività nel caso di fondo rustico confinante e di pluralità di potenziali aventi diritto.
art. 7 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228
Norma richiamata dal ricorrente in tema di prelazione agraria; la Corte non ne accoglie la lettura estensiva proposta nel ricorso.
Richiamato per affermare che la denuntiatio è assolta quando la comunicazione consenta al prelazionario di decidere sull'opportunità di esercitare la prelazione.
È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato nel terzo motivo come parametro del dedotto vizio processuale.
La Corte lo utilizza per dichiarare inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e mancata indicazione degli atti e dei fatti rilevanti.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia sulla necessità della domanda riconvenzionale.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla comparsa di risposta e alla domanda riconvenzionale.
Richiamato dal ricorrente per la disciplina della riconvenzionale e della connessione.
È la norma processuale in base alla quale il ricorso è stato trattato in adunanza camerale.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
Norma applicata per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamata quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di prelazione agraria, la denuntiatio deve porre il coltivatore diretto nella concreta condizione di valutare l'esercizio del diritto; tuttavia non è richiesta una forma sacramentale se la comunicazione contenga o renda comunque conoscibili gli elementi essenziali della proposta di vendita.
- Quando vi siano più soggetti astrattamente titolari della prelazione agraria perché coltivatori diretti e confinanti, il proprietario che intende vendere deve comunicare la proposta a tutti i possibili prelazionari, così da consentire una corretta comparazione delle rispettive posizioni.
- Nel giudizio promosso dal soggetto che lamenta di non avere potuto esercitare la prelazione, il convenuto acquirente già divenuto proprietario del fondo può limitarsi a resistere alla domanda e a dedurre i propri requisiti come fatti impeditivi, senza necessità di proporre domanda riconvenzionale per ottenere l'accertamento della propria posizione preferenziale.
- In cassazione la censura per violazione di legge deve essere specifica, indicare con precisione le norme violate e confrontarsi con la motivazione impugnata; non è ammissibile trasformare il motivo in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove.
- Laddove la decisione di merito abbia applicato il criterio comparativo fra più confinanti, il giudice di legittimità ne ammette il controllo solo nei limiti della corretta applicazione dei principi di diritto, non potendo sostituirsi al giudice di merito nella ponderazione delle circostanze fattuali rilevanti.
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