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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33987/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il PM ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia, in sede di riesame, ha annullato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dopo convalida dell'arresto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. Il Tribunale aveva ritenuto assente la gravità indiziaria alla luce dell'assenza di accertamenti analitici sulla sostanza (kg 1,6 di funghi allucinogeni e 5,7 g di marijuana) e delle dichiarazioni dell'imputato che ne avevano escluso la destinazione alla cessione, configurandone uso esclusivamente personale. Il PM lamentava errata applicazione dell'art. 273 c.p.p. in relazione all'art. 73 d.P.R. 309/90 sostenendo che la prova può emergere anche da elementi diversi dall'analisi della sostanza (peso, modalità di importazione, modalità di perquisizione, dichiarazioni confessorie) e che tali elementi avrebbero dovuto fondare la sussistenza dei gravi indizi ai fini cautelari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse: il PM non ha prospettato ragioni a sostegno dell'attualità e della concretezza delle esigenze cautelari nei confronti del prevenuto. Non operando la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., l'impugnazione del PM che concerne solo la gravità indiziaria deve indicare le ragioni per le quali le esigenze cautelari sarebbero attuali e concrete; nella specie il ricorso conteneva essenzialmente censure di merito sull'apprezzamento probatorio compiuto dal Tribunale, non idonee a superare il requisito di interesse. Perciò l'ordinanza di riesame che aveva annullato la misura è rimasta confermata. Non sono state disposte statuizioni sulle spese in favore della parte pubblica.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Norma che punisce le condotte di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; qui è il capo di imputazione per il quale era stata disposta la custodia cautelare.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sul ricorso per cassazione contro le ordinanze non impugnabili in altro modo; il PM contestava la corretta applicazione del criterio di valutazione della gravità indiziaria disciplinato nella fase cautelare e nel relativo sindacato.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede una presunzione che facilita l'assunto dell'attualità delle esigenze cautelari per taluni reati, rendendo implicite le ragioni dell'interesse del PM; la Corte ha rilevato che in assenza di tale presunzione il PM deve comunque dimostrare l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, pena l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sulle spese processuali: la Corte ha ritenuto che non dovessero essere disposte statuizioni sulle spese incidenti in favore della parte pubblica, data la qualità del ricorrente.

Massime di principio

  • Il PM che impugna in sede di legittimità un'ordinanza di riesame che ha escluso la gravità indiziaria deve dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari; in mancanza il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, salvo che non operi la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
  • L'assenza di accertamenti analitici sulla natura della sostanza non esclude automaticamente la sussistenza dei gravi indizi: peso della droga, modalità di importazione/occorrenze investigative e dichiarazioni dell'indagato possono concorrere alla valutazione probatoria, ma tali elementi attengono al merito della valutazione e non sostituiscono la necessità, nel gravame del PM, di provare l'attualità delle esigenze cautelari.
  • In sede di riesame/impugnazione il PM non può limitarsi a rilievi meramente motivazionali sull'apprezzamento probatorio del giudice di merito: l'impugnazione deve articolare profili di interesse e rilevanza giuridica tali da incidere sul provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso del PM riguarda solo la gravità indiziaria, il successo dell'impugnazione deve essere collegato all'interesse concreto a ripristinare la misura; se l'accoglimento non comporterebbe il ripristino della custodia per mancanza di esigenze cautelari concrete, il ricorso è privo di interesse.
  • Nei procedimenti penali la qualificazione del ricorrente come parte pubblica influisce sulle statuizioni sulle spese: la mancata pronuncia sulle spese è compatibile con la posizione del PM.

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