Cassazione Civile, Ordinanza n. 36730/2022 del 15/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un verbale per violazione dell'art. 126 bis, comma 2, c.d.s., con cui era stata contestata a una società l'omessa tempestiva comunicazione dei dati personali del trasgressore/conducente. Il giudice di pace aveva rigettato l'opposizione; il tribunale aveva confermato il rigetto, ritenendo che la notificazione del verbale fosse avvenuta il 29/6/2019 e che, dunque, il termine di 60 giorni per la comunicazione dei dati del conducente fosse scaduto il 28/8/2019, senza che rilevasse la data di effettivo ritiro del plico. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa valutazione delle prove documentali e falsa lettura dell'avviso di giacenza (CAD), sostenendo che da esso non si ricavassero né il richiamo alla disciplina della notifica postale né l'indicazione del mittente; con il secondo ha denunciato violazione del d.m. n. 55/2014 per avere il tribunale liquidato le spese in euro 1.600,00 su una causa di valore pari a euro 301,50, oltre il massimo tabellare previsto per lo scaglione applicabile, senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che, una volta ritualmente perfezionata la notificazione del verbale, la decorrenza del termine per la comunicazione dei dati del conducente non dipende dalla effettiva conoscenza dell'atto né dalla mancata comprensione, da parte del destinatario, della natura del plico. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la liquidazione delle spese di lite era eccedente il massimo tabellare dello scaglione applicabile e che, quando il giudice si discosta ulteriormente dai parametri del d.m. n. 55/2014, è necessaria una motivazione specifica e controllabile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rideterminando le spese del giudizio d'appello a carico della società in euro 1.000,00 oltre accessori. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate integralmente per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 126 bis, comma 2, cod. strada
Il termine per comunicare i dati del conducente decorre dal perfezionamento della notificazione del verbale e non dalla effettiva conoscenza soggettiva del plico o dalla comprensione della sua natura da parte del destinatario.
È stato invocato per censurare l'omessa valutazione delle prove documentali e l'erronea ricostruzione della decisione di merito.
La liquidazione dei compensi deve rispettare i parametri tabellari; il giudice può esercitare discrezionalità entro i limiti minimo-massimo, ma se li supera o se aumenta/diminuisce ulteriormente gli importi deve motivare in modo specifico.
È richiamato quale modifica dei parametri del d.m. n. 55/2014, con individuazione dello scaglione di valore applicabile alla controversia.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto sia ritualmente perfezionata, il decorso del termine per l'adempimento imposto dalla legge non è subordinato alla prova della conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario.
- L'eventuale mancata percezione, da parte del destinatario, della natura giuridica del plico notificato non incide sulla decorrenza del termine legale collegato alla notificazione, se il procedimento notificatorio è stato validamente completato.
- In materia di liquidazione delle spese processuali secondo i parametri forensi, la discrezionalità del giudice è insindacabile in cassazione quando si colloca entro il minimo e il massimo dello scaglione applicabile; diventa invece necessario un specifico apparato motivazionale quando il giudice si discosti ulteriormente dai parametri o proceda a una liquidazione eccedente.
- Il motivo di ricorso contro la liquidazione delle spese deve indicare in modo specifico le voci tariffarie contestate e i relativi conteggi, così da consentire il controllo di legittimità sulla violazione dei parametri professionali.
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