Cassazione Penale, Ordinanza n. 19161/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di ricettazione e di un reato in materia di marchi/segni distintivi di cui all'art. 474 c.p. Nel ricorso ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 2) omessa motivazione sulla ritenuta destinazione alla vendita dei beni sequestrati, ritenuta necessaria per integrare il reato ex art. 474 c.p.; 3) vizio nell'affermazione di responsabilità per ricettazione, sostenendo che essa si sarebbe fondata sulle sole dichiarazioni di un testimone. La memoria depositata insisteva sui medesimi profili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura sulla particolare tenuità del fatto, osservando che la Corte d'appello aveva congruamente indicato le ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Ha poi considerato le ulteriori doglianze come riproduttive di questioni già dedotte in appello e già disattese, quindi prive di specificità e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. Ha rilevato inoltre che il reato di cui all'art. 474 c.p. era già stato dichiarato estinto per prescrizione, con conseguente irrilevanza delle censure che ne presupponevano l'accertamento. Alla declaratoria di inammissibilità sono seguite la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera quando il giudice di merito indichi in modo congruo ragioni ostative specifiche, conformemente ai principi di legittimità.
Il ricorso che censuri l'integrazione del reato è inammissibile quando la questione risulti già esaminata e il reato sia stato nel frattempo dichiarato prescritto.
La ricettazione è stata oggetto di contestazione in ricorso, ma la Corte ha ritenuto la censura non specifica e volta a una rivalutazione del merito.
null
Massime di principio
- La deduzione della particolare tenuità del fatto è infondata quando la decisione di merito abbia già esplicitato, con motivazione congrua, le concrete ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre questioni già devolute e disattese in appello, se non confrontandosi specificamente con la motivazione impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di fatto.
- Quando il reato presupposto o connesso è già stato dichiarato prescritto, le doglianze che presuppongono il suo pieno accertamento possono risultare prive di autonoma incidenza decisoria.
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