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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12801/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (beneficiario)

La controversia

La controversia nasce da una complessa vicenda patrimoniale nella quale un soggetto, in difficoltà economica, aveva effettuato in favore di un congiunto acquisito e di terzi varie attribuzioni di denaro e di beni, tra cui un preliminare di datio in solutum del 30 novembre 2011 con cui si impegnava a trasferire un complesso immobiliare, nonché un collegato mandato a stipulare il definitivo. Le attrici chiedevano la dichiarazione di nullità di donazioni asseritamente dissimulate o comunque nulle per difetto di forma, la nullità degli atti di trasferimento e della ricognizione di debito, la declaratoria di inefficacia dell'ipoteca iscritta a favore della banca, nonché la ripetizione di somme e la rescissione per lesione degli atti impugnati. In appello erano stati dedotti, tra l'altro, difetto di motivazione della sentenza di primo grado, errata valutazione della CTU estimativa, violazione delle forme della donazione, violazione delle norme sulla ricognizione di debito, omessa ammissione di prove, mancata considerazione di una pronuncia resa tra sorelle, prescrizione dell'azione di rescissione e violazione del divieto di patto commissorio. In cassazione i ricorrenti hanno riproposto sette motivi: a) motivazione apparente e adesione acritica alla sentenza di primo grado; b) errata valutazione delle prove e della CTU sulla pretesa donazione di somme; c) erronea esclusione dell'animus donandi e mancata ammissione di prove; d) errata applicazione della disciplina della ricognizione di debito e dei limiti all'ingresso di documenti in appello; e) omessa pronuncia sulla sproporzione tra beni trasferiti e debiti riconosciuti; f) erronea declaratoria di prescrizione dell'azione di rescissione e sull'approfittamento; g) erronea regolazione delle spese e mancata considerazione della mediazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati, escludendo che la sentenza d'appello fosse nulla per motivazione meramente apparente o per adesione acritica al primo giudice, poiché la Corte territoriale aveva comunque sintetizzato i motivi di gravame e dato conto delle ragioni del proprio convincimento. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, osservando che la prova della donazione e soprattutto dell'animus donandi gravava sulle attrici e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio. Ha respinto il quarto motivo, affermando che la ricognizione di debito e la datio in solutum erano state correttamente valutate alla luce delle prove disponibili, che la sentenza di altro giudizio tra sorelle era res inter alios acta e che l'ingresso in appello di nuovi documenti era correttamente limitato dalle preclusioni istruttorie. Ha reputato infondati il quinto motivo, perché la Corte d'appello aveva in realtà esaminato la questione della sproporzione tra beni trasferiti e debito, e il sesto, perché la prescrizione dell'azione di rescissione non poteva essere interrotta da atti diversi dalla domanda giudiziale e perché le doglianze tendevano a una diversa ricostruzione dei fatti. Ha inoltre ritenuto infondato il settimo motivo, confermando la valutazione di soccombenza reciproca e la conseguente compensazione/rideterminazione delle spese, oltre a escludere ogni rilevanza censurabile della disciplina sulla mediazione.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza d'appello aveva comunque risposto ai motivi di gravame.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura è ammissibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso o non applica il prudente apprezzamento nei casi dovuti; non è deducibile il mero dissenso sulla valutazione probatoria.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo per mancanza assoluta di motivazione o motivazione meramente apparente; qui la motivazione, seppur sintetica e per relationem, è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere censure specifiche e confrontarsi con le ragioni della decisione impugnata; la critica generica è inidonea.

  • art. 345 c.p.c.

    in appello l'ingresso di nuovi documenti e prove è soggetto a limiti rigorosi; non basta la mera sopravvenienza di atti processuali successivi se i documenti erano già disponibili.

  • art. 348-ter c.p.c.

    quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado sulle stesse questioni di fatto, è preclusa la deduzione del vizio motivazionale nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità: non è ammessa la richiesta di nuova valutazione del fatto, ma solo la denuncia di specifici errori di diritto o di motivazione nei ristretti limiti consentiti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    il ricorso deve indicare specificamente il contenuto degli atti e delle decisioni richiamate; la doglianza è inammissibile se si limita a richiami generici.

  • artt. 769 e 782 c.c.

    richiamati in tema di donazione: la parte che invochi una liberalità deve provarne tutti gli elementi, compreso l'animus donandi, e la forma richiesta dalla legge.

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito ha efficacia processuale di astrazione della causa debendi, ma può essere contestata solo nei limiti delle prove e delle preclusioni processuali.

  • art. 2947 c.c.

    la parte ricorrente invocava il più ampio termine penale, ma la Corte ha escluso che basti l'opposizione a un'archiviazione per attribuire rilievo penale ai fatti.

  • art. 58 L. notarile

    richiamato in appello per contestare l'uso di espressioni latine negli atti; la censura non ha trovato accoglimento.

  • art. 1395 c.c.

    la Corte ha ritenuto che, nel mandato a contrarre con se stesso, i limiti dell'attività del rappresentante fossero desumibili dal complessivo assetto negoziale e dalla predeterminazione del valore dei beni.

  • art. 1963 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2744 c.c. dai ricorrenti per sostenere la nullità per patto commissorio; la Corte ha escluso la finalità di garanzia degli atti.

  • art. 2744 c.c.

    il divieto di patto commissorio non è violato quando la datio in solutum è posta in essere per adempiere un'obbligazione e non per costituire una garanzia.

  • art. 92 c.p.c.

    in presenza di soccombenza reciproca, la regolazione e la compensazione delle spese rientrano nel prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 8 d.lgs. 28/2010

    la mancata partecipazione alla mediazione può essere valutata come argomento di prova, ma in via discrezionale e non sindacabile nel merito di legittimità.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    prevede l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La sentenza di appello motivata anche per relationem non è nulla se consente di individuare con chiarezza le ragioni della decisione e se il giudice di secondo grado mostra di avere esaminato, sia pure sinteticamente, i motivi di gravame.
  • In cassazione non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio; le censure sulla lettura delle prove sono ammissibili solo nei rigorosi limiti dei vizi di motivazione e nei casi tipizzati.
  • Chi allega una donazione deve provarne tutti gli elementi costitutivi, compreso l'animus donandi, e la mera prova dell'esborso o del trasferimento non basta se esistono causali alternative plausibili.
  • La ricognizione di debito opera sul piano processuale come astrazione della causa, ma la sua contestazione richiede una prova contraria che deve rispettare le regole di ammissione e le preclusioni processuali.
  • In appello i documenti e i mezzi istruttori non possono essere introdotti liberamente: la parte che intenda insistere su prove non ammesse deve riproporle in modo specifico e tempestivo, altrimenti può presumersi l'abbandono della richiesta.
  • Il divieto di patto commissorio non colpisce gli atti con cui le parti realizzano una datio in solutum effettivamente solutoria; occorre una finalità di garanzia, non essendo sufficiente la sola sproporzione economica tra prestazione e controprestazione.
  • In presenza di domande plurime, anche se connesse, l'accoglimento soltanto di alcune di esse può integrare soccombenza reciproca e legittimare una regolazione discrezionale delle spese di lite.
  • L'interruzione della prescrizione di un'azione potestativa, come la rescissione per lesione, richiede la proposizione della domanda giudiziale e non può essere fatta discendere da atti stragiudiziali o da vicende processuali diverse.

Come è indicizzato

MaterieMandatoTransazioneInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoGiudicato

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