Cassazione Penale, Ordinanza n. 33711/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi e ha confermato, per quanto risulta dal testo, la decisione di condanna. L'inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019, commesso il 23 novembre 2020. Il primo e l'ultimo motivo censuravano il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, diretta ad acquisire elementi sulla domanda di rateizzazione della restituzione delle somme indebitamente percepite. Il secondo motivo contestava la conferma della responsabilità, sostenendo in sostanza che l'imputato non fosse consapevole della falsità delle dichiarazioni relative all'epoca della residenza in Italia, dichiarazioni funzionali all'ottenimento del reddito di cittadinanza. Il terzo motivo denunciava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati: la richiesta istruttoria era generica e non ne era stata dimostrata la decisività; la censura sulla responsabilità sollecitava una rivalutazione alternativa delle prove, estranea al giudizio di legittimità; l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. era stata correttamente esclusa anche in ragione dell'importo indebitamente percepito, pari a 6.411 euro.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019
Previsione incriminatrice applicata per la percezione indebita del reddito di cittadinanza mediante dichiarazioni false relative all'epoca della residenza in Italia.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa valorizzando, tra l'altro, l'importo di 6.411 euro indebitamente percepito.
La declaratoria di inammissibilità comporta il pagamento delle spese processuali e, nel caso concreto, della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello è considerata istituto eccezionale, utilizzabile quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti.
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello ha carattere eccezionale e può essere disposta quando il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti; la richiesta deve indicare in modo specifico la decisività dell'integrazione probatoria, non essendo sufficiente una sollecitazione generica.
- Nel giudizio di cassazione non è ammessa la richiesta di una rivalutazione alternativa delle fonti di prova già esaminate dai giudici di merito quando la motivazione impugnata fornisca una ricostruzione razionale e non manifestamente illogica dei fatti.
- La censura relativa all'elemento soggettivo è inammissibile quando si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove alla motivazione dei giudici di merito, che abbia ragionevolmente escluso la non consapevolezza della falsità delle dichiarazioni utilizzate per ottenere indebitamente una prestazione pubblica.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'entità economica dell'indebito percepito, ove tale elemento sia ritenuto ostativo dal giudice di merito con motivazione pertinente e razionale.
- La riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate nella sentenza impugnata, senza confrontarsi specificamente con la relativa motivazione, rende il motivo manifestamente infondato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33836/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33837/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33838/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33840/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33844/2026 del 17/09/2026
- ordinanza_penale · 17 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 33845/2026 del 17/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →