Cassazione Penale, Ordinanza n. 05285/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per i sottesi profili di colpa, al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 10/12/2024. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il ricorso mirava a dedurre la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, ma tale questione non era stata oggetto dell'atto di appello. La Corte ha quindi ritenuto il motivo non consentito perché introduceva in sede di legittimità un tema nuovo, non devoluto al giudice di appello.
Norme richiamate
L'esimente dello stato di necessità è richiamata solo come questione prospettata dal ricorrente; la Corte ne evidenzia l'inammissibilità in cassazione perché non dedotta in appello.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere prospettate questioni nuove che non abbiano formato oggetto dei motivi di appello, quando ciò comporti un ampliamento del devolutum.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di un'esimente non esaminata dal giudice di merito rende il motivo non consentito e conduce all'inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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