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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34282/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un ente creditore ha chiesto al Tribunale l'annullamento, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 3/2012, dell'accordo di composizione della crisi omologato in favore di una società agricola, deducendo che il debitore avesse dolosamente aumentato il passivo e indicato attività inesistenti, occultando l'intervenuta risoluzione del contratto di vendita di terreni e rappresentando un debito verso l'ente pari al prezzo originario del contratto, anziché per l'importo inferiore effettivamente dovuto a titolo di indennizzo e interessi. Il Tribunale ha però rigettato la domanda ritenendola tardiva, perché proposta oltre il termine di sei mesi dalla scoperta dei fatti. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 14, commi 1 e 1-bis, L. n. 3/2012, degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., sostenendo che il giudice di merito aveva fatto decorrere il termine da una mera conoscenza di fatto del provvedimento di omologa, mentre sarebbe stata necessaria una conoscenza legale mediante comunicazione o notificazione individuale del decreto; ha inoltre contestato la decorrenza del termine e la qualificazione della "scoperta" dei fatti rilevanti per l'annullamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha affermato che la valutazione sulla tempestività della domanda di annullamento dell'accordo ex art. 14 L. n. 3/2012 integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità. Inoltre ha osservato che, secondo la stessa ricostruzione del ricorrente, i fatti posti a base dell'istanza erano già noti prima dell'omologazione, poiché l'ente era stato incluso tra i creditori, aveva ricevuto il decreto di fissazione dell'udienza e aveva manifestato espressamente il dissenso alla proposta, dichiarando che il contratto di vendita era già risolto. Ne ha tratto la conseguenza che il ricorrente avrebbe potuto far valere tali circostanze già nella fase precedente all'omologa, così da impedirla; perciò la censura sulla decorrenza del termine non superava il vaglio di ammissibilità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 14 L. n. 3/2012

    disciplina l'azione di annullamento dell'accordo di composizione della crisi e il relativo termine semestrale decorrente dalla scoperta dei fatti rilevanti; la verifica della tempestività è accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 10 L. n. 3/2012

    richiamato per affermare che i fatti dedotti avrebbero potuto essere denunciati già prima dell'omologazione, impedendola; il termine per l'annullamento non può comunque decorrere prima dell'omologa.

  • art. 325 c.p.c.

    invocato dal ricorrente a sostegno della tesi della necessità di conoscenza legale del provvedimento ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.

  • art. 326 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere la decorrenza del termine breve solo in presenza di notificazione/comunicazione legale del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione ai termini di impugnazione.

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente in funzione di garanzia del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai principi del giusto processo e della motivazione/contraddittorio.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La tempestività di una domanda di annullamento proposta nell'ambito delle procedure di composizione della crisi ex L. n. 3/2012 è valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e, come tale, non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dal vizio di legittimità.
  • Ai fini del termine per l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi, la "scoperta" dei fatti rilevanti può essere desunta da elementi fattuali che rivelino una piena conoscenza sostanziale della situazione, anche se il provvedimento di omologa non sia stato oggetto di formale notificazione individuale.
  • Se il creditore ha già avuto contezza dei fatti idonei a fondare l'azione prima dell'omologazione, egli deve farli valere nella fase anteriore, per impedire l'omologa; non può poi invocare una decorrenza del termine posticipata per sostenere la tempestività dell'impugnazione successiva.
  • In cassazione non è sufficiente contestare la valutazione di merito sulla conoscenza dei fatti o sulla tempestività, quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione fattuale non consentita nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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