Cassazione Penale, Ordinanza n. 15509/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha confermato, in rito abbreviato, la condanna di un imputato per detenzione e cessione di cocaina a fini di spaccio, con pena di anni 4, mesi 3 di reclusione ed euro 20.000 di multa, ritenendo applicabile la recidiva specifica e giudicando equivalenti le circostanze attenuanti generiche alla recidiva contestata. In Cassazione la difesa ha proposto tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, tutti diretti a contestare il trattamento sanzionatorio: l'applicabilità della recidiva, il giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante, e la congruità della pena, sostenendo una diversa valutazione della condotta e del quadro complessivo. La Corte rileva però che la motivazione della Corte di appello ha già adeguatamente esaminato tali profili, valorizzando un precedente penale specifico e le modalità della condotta, descritta come attività di spaccio strutturata e meticolosa, nonché il rinvenimento di 157 grammi di cocaina da cui erano ricavabili 1.047 dosi medie singole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi tre motivi perché ripetono censure già disattese dalla sentenza impugnata con argomenti giuridici corretti e perché la difesa si limita a contrapporre proprie diverse letture di merito, non consentite nel giudizio di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice contestata per detenzione e cessione di cocaina a fini di spaccio
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta l'onere delle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione non illogica, senza evidenziare reali vizi di legittimità.
- La contestazione del trattamento sanzionatorio, del giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti e dell'applicazione della recidiva non può tradursi in una mera richiesta di nuova valutazione del fatto o del merito.
- La Corte di cassazione non può sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito quando la motivazione sulla pena e sulle circostanze del reato sia sorretta da argomentazioni razionali e non manifestamente illogiche.
- Ai fini della conferma della pena per reati di spaccio, la valorizzazione del precedente specifico, della strutturazione dell'attività illecita e della quantità di sostanza rinvenuta può costituire motivazione congrua sul trattamento sanzionatorio.
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