Cassazione Penale, Sentenza n. 3139/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Sallustio era stato condannato in primo grado e in appello per il reato di truffa (art. 81 cpv., 640 c.p., con recidiva ex art. 61 n.7). Secondo l'imputazione, aveva concordato l'acquisto di una Lancia Delta (prezzo concordato €6.000) da Scripcariu Alina e parallelamente l'intenzione di vendere una Audi A6 a Testa Giuseppe per €20.000, proponendo di detrarre i €6.000 dell'acquisto; si era fatto consegnare la Lancia Delta e la somma di €9.000 e poi era risultato irreperibile. In cassazione il difensore denunciava errata applicazione dell'art. 640 (mancata indicazione degli artifizi e raggiri), chiedeva la riqualificazione nel reato di cui all'art. 641 c.p. (acquisto/ritenzione senza pagamento) e censurava la motivazione sulla recidiva e la quantificazione della pena (richiamando artt. 133, 61 n.7 e 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto estinto il reato ai sensi dell'art. 152 c.p. perché il 01/12/2023 sono intervenute remissioni di querela da parte delle persone offese, con accettazione, come documentato in atti. Ha dunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340, quarto comma, c.p.p. Il Pubblico Ministero in udienza aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, ma la Corte si è pronunciata sulmerito dell'estinzione.
Norme richiamate
art. 81 c.p., art. 640 c.p., art. 61 n.7 c.p.
Norme indicate in relazione alla condanna per truffa con applicazione della recidiva; la prima sentenza e la Corte d'appello hanno qualificato la condotta come truffa ai sensi di tali disposizioni.
Richiamata dalla difesa come possibile riqualificazione (acquisto/ritenzione senza pagamento), sostenendo l'assenza di artifizi o raggiri che caratterizzano la truffa.
art. 133 c.p., art. 61 n.7 c.p., art. 62-bis c.p.
Richiamate dalla difesa in relazione a vizi nella determinazione della pena e nella contestazione della recidiva/attenuanti; censura sulla motivazione della Corte d'appello in ordine alla recidiva.
Applicata dalla Corte di Cassazione per dichiarare estinto il reato in conseguenza della remissione di querela accettata; motivo dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
art. 340, quarto comma, c.p.p.
Richiamato per disporre che le spese processuali siano poste a carico dell'imputato nonostante l'estinzione del reato.
Massime di principio
- Se il delitto è perseguibile a querela e la querela viene validamente rimessa e la remissione è accettata, l'azione penale si estingue (art. 152 c.p.) e la condanna deve essere annullata senza rinvio.
- La distinzione tra truffa (art. 640 c.p.) e il fatto previsto dall'art. 641 c.p. richiede l'accertamento di artifizi o raggiri che abbiano ingenerato errore nella vittima; l'assenza di artifici può portare alla riqualificazione in fattispecie diversa (es. appropriazione o mancato pagamento).
- In appello e in cassazione la motivazione deve indicare gli elementi costitutivi del reato (in particolare gli artifizi/mezzi fraudolenti per la truffa); valutazioni meramente riepilogative o riferimenti generici alla "malafede" non sono sufficienti.
- Le circostanze personali come la recidiva devono essere adeguatamente motivate e fondate su elementi certi (precedenti penali accertati); non è sufficiente un richiamo formale senza spiegazione del loro impatto sulla pena.
- La remissione di querela ha valore processuale soltanto se compiuta nei modi e nei tempi previsti e documentata in atti; la sua intervenuta produzione può determinare l'estinzione del reato anche in fase di impugnazione.
- L'estinzione del reato non esclude la possibilità che il giudice addebiti le spese processuali all'imputato conformemente alle norme di rito (es. art. 340 c.p.p.).
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