Cassazione Penale, Ordinanza n. 29433/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione era proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. I motivi riguardavano, da un lato, l'affermazione di responsabilità penale e, dall'altro, il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 648, quarto comma, c.p. e all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte rileva però che entrambi i motivi erano privi di specificità: si limitavano a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Inoltre, le doglianze miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità in assenza di specifici vizi motivazionali o travisamenti della prova. Anche la censura sul trattamento sanzionatorio è stata ritenuta infondata perché la motivazione sul punto era ritenuta sufficiente e non illogica.
Norme richiamate
Richiamato come oggetto della censura difensiva sulle attenuanti; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato come ulteriore base normativa della richiesta di attenuante; la doglianza è reputata generica e non idonea a superare la motivazione della sentenza impugnata.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone
Richiamata per ribadire che alla Corte di cassazione non compete una rilettura del merito e degli elementi di fatto posti a base della decisione.
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, giustificando così la condanna al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di censure già esaminate in appello è insufficiente.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che vengano dedotti specifici vizi di motivazione, contraddizioni manifeste o travisamenti della prova.
- La doglianza sul trattamento sanzionatorio deve evidenziare precisi errori o illogicità della motivazione; in difetto, la censura è inammissibile se la sentenza di merito ha adeguatamente giustificato la decisione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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