Cassazione Penale, Ordinanza n. 09318/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il porto di un coltello a serramanico. Il tribunale aveva escluso che la condotta fosse giustificata dalle condizioni di vita dell'imputato, senza fissa dimora e in contingente stato di alterazione psicofisica, aveva riconosciuto la lieve entità del fatto e aveva applicato una pena esclusivamente pecuniaria, determinata in misura superiore al minimo edittale in considerazione del curriculum criminale e dell'intensità del dolo. Con il ricorso e con successiva memoria il ricorrente ha chiesto una diversa lettura delle risultanze istruttorie, sostenendo che il porto del coltello fosse inscindibilmente collegato alle sue precarie condizioni di vita e non a un possibile impiego minatorio o lesivo; ha inoltre contestato la valutazione in punto di trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che tali doglianze mirassero, in realtà, a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
Norme richiamate
La condotta contestata riguarda il porto di un coltello a serramanico, ricondotto alla disciplina incriminatrice sul porto di armi od oggetti atti ad offendere; la Corte non entra nel merito della qualificazione normativa, limitandosi a prendere atto della responsabilità già affermata dal giudice di merito.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle emergenze istruttorie o una ricostruzione alternativa del fatto quando la motivazione del giudice di merito non presenti profili significativi di manifesta illogicità o contraddittorietà.
- La censura relativa alla giustificazione del porto di un coltello deve confrontarsi con l'apprezzamento di merito circa la concreta funzione della condotta; se il ricorso si risolve nel prospettare una lettura diversa delle prove, esso è inammissibile.
- Quando il giudice di merito abbia riconosciuto la lieve entità del fatto e abbia motivato la determinazione della pena in relazione a elementi quali precedenti e intensità del dolo, la doglianza che mira solo a una diversa commisurazione sanzionatoria non integra un valido motivo di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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