Cassazione Civile, Ordinanza n. 06287/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi tra le stesse parti e riferiti ai medesimi fatti materiali: prestazioni di ricondizionamento e trasporto di pallet in legno svolte tra il 20 settembre 2013 e il 10 maggio 2014. Nel primo giudizio il soggetto poi ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di spettanze da rapporto di lavoro subordinato; quella domanda era stata respinta con sentenza passata in giudicato. Successivamente egli ha introdotto un nuovo giudizio chiedendo, in via alternativa, il pagamento del corrispettivo per prestazioni d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. I giudici di merito hanno ritenuto che il giudicato formatosi sul primo processo precludesse anche la seconda azione, reputando unitaria la causa petendi. Con un unico motivo di ricorso per cassazione è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., sostenendosi che lavoro subordinato e lavoro autonomo hanno matrici negoziali diverse e che, quindi, la domanda di corrispettivo per contratto d'opera non era coperta dal precedente giudicato, trattandosi di domanda diversa e incompatibile rispetto a quella fondata sul rapporto subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse erroneamente esteso gli effetti preclusivi del giudicato formatosi sul primo giudizio anche alla successiva domanda di pagamento del corrispettivo per prestazioni d'opera. Secondo la Cassazione, il giudicato su una domanda di retribuzioni da lavoro subordinato presuppone l'accertamento della subordinazione, ma non impedisce di proporre un'ulteriore domanda fondata sul contratto d'opera ex art. 2222 c.c., perché le due domande sono diverse e incompatibili, e la loro alternatività esclude che la seconda fosse necessariamente deducibile nel primo giudizio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà esaminare la domanda nel merito e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
indicato come parametro per denunciare la violazione di legge in cassazione
richiamato per delimitare gli effetti del giudicato sostanziale tra le stesse parti
evocato come norma che definisce il rapporto di lavoro subordinato, presupposto della domanda retributiva
richiamato come base del contratto d'opera autonomo e del relativo corrispettivo
citato per il rinvio al precedente giurisprudenziale richiamato nella motivazione
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una domanda fondata su una determinata qualificazione del rapporto non preclude automaticamente una successiva domanda basata su una diversa qualificazione giuridica dello stesso rapporto di fatto, quando le due domande siano autonome, alternative e incompatibili.
- Ai fini dell'estensione oggettiva del giudicato, la preclusione riguarda solo le questioni che costituiscono antecedenti logici necessari della prima decisione; non si estende invece a ragioni giuridiche autonome che avrebbero potuto essere prospettate nel primo processo ma che non erano necessarie per la sua decisione.
- La domanda di pagamento di retribuzioni per lavoro subordinato e la domanda di pagamento del corrispettivo per contratto d'opera sono domande diverse, perché presuppongono titoli giuridici incompatibili e implicano accertamenti differenti sulla natura del rapporto.
- Quando il giudice di merito applica in modo erroneamente estensivo il giudicato sostanziale, la sentenza è cassabile per violazione dell'art. 2909 c.c. con rinvio al giudice di merito per l'esame della domanda non preclusa.
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