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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22845/2025 del 17/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per due reati connessi alla disponibilità di beni contraffatti. Con il primo e il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 49, comma 2, c.p. e 131-bis c.p., ma la Corte ha rilevato che tali questioni non erano state previamente dedotte in appello, con conseguente inammissibilità in sede di legittimità ex art. 606, comma 3, c.p.p. Con il secondo motivo ha censurato la prova della responsabilità penale per entrambi i reati, ma la doglianza è stata ritenuta generica e comunque non proponibile perché mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e a una ricostruzione alternativa dei fatti, senza indicare specifici e decisivi travisamenti. Con l'ultimo motivo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ma la Corte lo ha ritenuto anch'esso generico e manifestamente infondato, richiamando la sufficienza, nel diniego, del riferimento agli elementi negativi o alla mancanza di elementi positivi valorizzabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentiti i motivi relativi agli artt. 49, comma 2, e 131-bis c.p. perché non devoluti con l'appello; ha giudicato il motivo sulla responsabilità penale privo di specificità e diretto a sollecitare una rivalutazione del merito incompatibile con il giudizio di legittimità; ha infine considerato infondato il motivo sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 2, c.p.

    richiamato per la dedotta invocazione del reato impossibile o della inidoneità dell'azione, ma la relativa questione era preclusa in cassazione perché non dedotta in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato per la richiesta di particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non proposta come motivo di appello.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    stabilisce il divieto di proporre in cassazione questioni non dedotte con i motivi di appello, salvo specifica contestazione dell'eventuale incompletezza o inesattezza del riepilogo contenuto nella sentenza impugnata.

  • art. 62-bis c.p.

    norma implicitamente richiamata dalla doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto motivato in modo congruo.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di diritto o di motivazione che non siano state previamente devolute con l'appello, salvo specifica contestazione dell'erroneità del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata.
  • Nel caso di doppia conforme, la censura sulla prova non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o in una ricostruzione alternativa dei fatti, ma deve indicare specifici e decisivi travisamenti delle risultanze processuali.
  • La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la doglianza è generica, ma anche quando non si correla alle ragioni effettivamente poste a base delle decisioni di merito, comprese quelle della sentenza di primo grado richiamate in appello.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice indica gli elementi negativi ritenuti decisivi oppure l'assenza di elementi positivi meritevoli di valorizzazione, senza dover confutare analiticamente ogni dato favorevole allegato dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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