Cassazione Penale, Sentenza n. 25776/2024 del 02/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di ricusazione nei confronti della Gup Dott.ssa Giani. Il ricorso per cassazione era fondato su due motivi: (1) violazione dell'art. 34 c.p.p. per incompatibilità del giudice, in quanto la stessa giudice aveva in precedenza, in veste di GIP, emesso ordinanza di custodia cautelare nei confronti del coimputato Bruzzaniti per fatti in parte coincidenti con i capi 9) e 10) dell'imputazione a carico del Copelli; (2) violazione dell'art. 37, comma 1, lett. b) c.p.p., per avere il giudice, con l'ordinanza cautelare, manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti (pregiudicando l'imparzialità richiesta nel giudizio abbreviato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi di incompatibilità: le cause di ricusazione e incompatibilità vanno interpretate restrittivamente e risultano applicabili solo quando il giudice abbia già svolto funzioni giurisdizionali sulla identica "regiudicanda" intesa come medesimo fatto storico. Nel caso concreto la condotta imputata a Copelli è risultata scindibile da quella contestata a Bruzzaniti, non essendovi allegati elementi comuni tali da costituire la stessa regiudicanda; pertanto non è stata dimostrata una valutazione contenutistica precedente sul medesimo oggetto. Anche la doglianza ai sensi dell'art. 37 è stata rigettata. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla incompatibilità del giudice: va applicata solo quando il giudice ha già svolto funzioni giurisdizionali concernenti l'identica regiudicanda (medesimo fatto storico). L'applicazione è restrittiva; non si estende ai casi di valutazioni in procedimenti diversi ove le condotte dei concorrenti siano scindibili.
art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Disciplina della ricusazione per manifestazione di convincimento sui fatti: richiede che il giudice abbia espresso indebitamente il proprio convincimento sui fatti dell'imputato prima della sentenza. Non applicabile ove la precedente espressione riguardi valutazioni su altri soggetti per condotte scindibili.
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma che regola il reato contestato (traffico/uso sostanze stupefacenti). Citata per individuare il tipo di fatti oggetto del processo; non incide sul principio di incompatibilità trattato.
Sentenze Corte Costituzionale richiamate (es. n. 131/1996, n. 155/1996, n. 371/1996, n. 241/1999, n. 283/2000)
La giurisprudenza costituzionale precisava ambiti di applicazione dell'art. 34 e ha orientato la verifica dell'identità della regiudicanda; la Corte di Cassazione usa tali principi per ribadire che serve identità fattuale non meramente formale.
Massime di principio
- La causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. richiede l'identità della "regiudicanda": il giudice deve aver già esercitato funzioni sul medesimo fatto storico; la sola coincidenza di imputazione tra concorrenti non è sufficiente.
- Le norme su incompatibilità e ricusazione devono essere interpretate restrittivamente; non è ammessa un'applicazione analogica estensiva che estenda l'incompatibilità a qualsiasi precedente valutazione anteriore in altro procedimento.
- Quando la precedente decisione riguarda un coimputato, occorre valutare la scindibilità delle condotte: se le condotte sono valutabili autonomamente non sussiste identità dell'oggetto e quindi generalmente non vi è pregiudizio di imparzialità.
- Per sostenere efficacemente una ricusazione basata su atti cautelari emessi in altri procedimenti è necessario fornire elementi concreti che dimostrino come le valutazioni pregresse abbiano contenutisticamente riguardato l'identico fatto storico e possano aver pregiudicato l'imparzialità.
- La valutazione della sussistenza del motivo di ricusazione è caso per caso: il giudice chiamato a decidere deve verificare concretamente l'eventuale effetto pregiudicante sulla imparzialità.
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