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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23502/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva dichiarato il ricorrente colpevole del reato previsto dall'art. 5, lett. g) L. 283/1962 e lo aveva condannato all'ammenda. I motivi di ricorso (sei) sostenevano, in sintesi: errata qualificazione giuridica dei prodotti "salsiccia trentina" e "salamella trentina" (il Tribunale li avrebbe qualificati come "preparazioni di carne" mentre la difesa li riteneva "prodotti a base di carne"), con conseguente illegittima esclusione dell'uso del conservante E252; erronea interpretazione e applicazione dei Regolamenti CE n. 853/2004 e n. 1333/2008 (in particolare dei punti 1.10 e 1.15 dell'Allegato I del Reg. 853/2004); censura della motivazione per carenza, apparente o contraddittoria, e mancato utilizzo di criteri tecnico-scientifici (es. attività dell'acqua - aw - e controllo visivo della struttura muscolo-fibrosa) e di accertamento tecnico richiesto; critica della valutazione delle testimonianze probatorie (Mele e Passarotti); e contestazione della responsabilità personale del legale rappresentante per carenza di individuazione della condotta colposa concreta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preclusa in Cassazione la rinnovata valutazione dei fatti e delle prove decisa dal giudice di merito, salvo che emergano risultati di prova "ictu oculi" diversi. Quanto ai profili sostanziali, la Corte ha confermato la corretta qualificazione dei prodotti come "preparazioni di carne" ai sensi del Reg. (CE) n. 853/2004 (n. 1.15), ha richiamato l'art. 15 del Reg. (CE) n. 1333/2008 che vieta l'impiego di additivi negli alimenti non trasformati salvo quanto previsto negli allegati, e ha evidenziato che la categoria FC 08.2 (preparazioni di carni) non autorizza l'uso dell'additivo E252. Ha altresì ritenuto non decisivo il parametro aw come criterio giuridico autonomo per la distinzione normativa, e ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale, che aveva considerato le etichette aziendali (indicazione di consumo previo riscaldamento a 75°C) e la pericolosità dell'E252 in cottura. I motivi relativi alla valutazione delle prove sono stati dichiarati inammissibili per eccedere il sindacato di legittimità. Quanto alla responsabilità del legale rappresentante, la Corte ha ricordato il principio di responsabilità per carenze organizzative e mancata vigilanza, confermando la legittimità dell'imputazione. Esito pratico: confermata l'inammissibilità del ricorso; il ricorrente è condannato alle spese processuali e a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1333/2008

    Art. 15: "è vietato l'impiego di additivi alimentari negli alimenti non trasformati, tranne nei casi specificati nell'allegato II"

    Il divieto di impiego di additivi negli alimenti non trasformati si applica salvo le eccezioni dell'Allegato II; le "preparazioni di carni" rientrano nella categoria FC 08.2 per la quale l'additivo E252 non risulta autorizzato

  • Regolamento (CE) n. 853/2004

    Punto 1.15 dell'Allegato I: definizione di "preparazioni di carni" come "carni fresche, incluse le carni ridotte in frammenti, che hanno subito un'aggiunta di prodotti alimentari, condimenti o additivi o trattamenti non sufficienti a modificare la struttura muscolo-fibrosa interna della carne e ad eliminare quindi le caratteristiche delle carni fresche"

    La qualificazione tra "preparazioni di carni" e "prodotti a base di carne" dipende dall'effetto sostanziale del processo produttivo sulla struttura muscolo-fibrosa: se la struttura interna conserva le caratteristiche della carne fresca si tratta di "preparazioni" (categoria FC 08.2), con conseguenze sull'uso di additivi

  • Regolamento (CE) n. 2073/2005

    Richiamato in relazione a parametri tecnici (es. attività dell'acqua - aw) e criteri di sicurezza alimentare; la Corte osserva che la normativa unionale non prevede l'aw quale criterio giuridico autonomo per la distinzione tra preparazioni e prodotti a base di carne

  • Legge 30 aprile 1962, n. 283 (art. 5, lett. g)

    Norma penale di riferimento per l'addebito contestato (illeciti in materia di igiene e sicurezza degli alimenti); applicata dal Tribunale per la condanna del ricorrente

  • Codice di procedura penale (art. 606, art. 192, art. 125, art. 546, art. 533, art. 616)

    Art. 606: disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili molte doglianze perché attengono a valutazioni di fatto o a questioni processuali non deducibili in cassazione. Art. 192/125/546/533: richiamati in relazione a censure sulla valutazione della prova e sulla motivazione, ma la Corte ha escluso la loro utilizzabilità per ottenere la rinnovazione del sindacato in sede di legittimità salvo vizi palesi.

  • Costituzione (art. 111, comma 6; art. 27, comma 1)

    Art. 111(6) richiamato rispetto al diritto di motivazione delle decisioni; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata. Art. 27(1) à evocato in relazione a principi generali di responsabilità penale

  • Circolari ministeriali (n. 36818 del 27/09/2016 e n. 828 del 13/01/2016)

    Le note ministeriali sono state considerate d'ausilio per l'interpretazione applicativa delle categorie FC del Reg. 1333/2008 e per chiarire che l'aw non costituisce parametro giuridico autonomo per la distinzione tra matrici

Massime di principio

  • In sede di Cassazione non è permessa la riesamina dei fatti e delle valutazioni probatorie del giudice di merito salvo che emerga un vizio di motivazione evidente o un risultato di prova manifestamente diverso dalla realtà.
  • La qualificazione normativa dei prodotti a base di carne dipende dall'effetto sostanziale del processo produttivo sulla struttura muscolo-fibrosa: se le caratteristiche della carne fresca permangono si tratta di "preparazioni di carni", altrimenti di "prodotti a base di carne".
  • L'uso di additivi è disciplinato dal Reg. (CE) n. 1333/2008: gli additivi sono vietati negli alimenti non trasformati salvo le eccezioni dell'Allegato II; pertanto l'autorizzazione dipende dalla corretta collocazione del prodotto nella categoria prevista dal Regolamento.
  • Parametri tecnico-scientifici come l'attività dell'acqua (aw) possono essere rilevanti nella valutazione tecnica, ma non costituiscono automaticamente un criterio giuridico autonomo previsto dalla normativa UE per distinguere tra preparazioni e prodotti trasformati.
  • La responsabilità del legale rappresentante può essere affermata per carenze organizzative e mancata vigilanza sull'attività aziendale, salvo che le responsabilità siano state effettivamente delegate a un preposto con compiti esclusivi e adeguata delega.
  • Le contestazioni basate su precedenti giurisprudenziali difformi richiedono un confronto motivato; la mera indicazione di pronunce contrastanti non è sufficiente a fondare l'annullamento in cassazione.

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