Cassazione Penale, Ordinanza n. 07853/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla mancata devoluzione in appello delle questioni poi riproposte in cassazione e sulla conseguente preclusione al loro esame in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello lamentando, in sintesi, la violazione dell'art. 133 c.p. per l'eccessività della pena e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che il motivo era privo di concreta specificità e, soprattutto, che tali doglianze non risultavano essere state previamente dedotte con l'atto di appello. In particolare, dalla sentenza impugnata emergeva un riepilogo dei motivi di gravame che il ricorso non aveva specificamente contestato; inoltre non risultavano sollevate questioni sulla recidiva, con conseguente interruzione della catena devolutiva. La ricorrente non aveva neppure formulato in appello, o almeno nelle conclusioni, una richiesta specifica di attenuanti generiche sorretta da dati di fatto idonei a imporre una motivazione del giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato come parametro per censurare l'eccessività della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la doglianza non è stata ritenuta scrutinabile in cassazione per difetto di specificità e per mancata deduzione in appello
richiamato per affermare che i motivi di ricorso non possono riguardare questioni non previamente devolute al giudice di appello, pena l'inammissibilità
implicitamente rilevante per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile il ricorso che investa punti della sentenza di primo grado non devoluti al giudice d'appello con uno specifico motivo di impugnazione, poiché su tali punti la decisione di primo grado acquista efficacia di giudicato interno.
- Le doglianze relative al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche devono essere previamente e specificamente formulate in appello; in mancanza, non possono essere dedotte utilmente in cassazione.
- Il giudice di appello non è tenuto a motivare sul mancato esercizio del potere di riconoscere d'ufficio attenuanti generiche se l'imputato non abbia sollecitato in modo specifico tale valutazione con allegazioni fattuali idonee a sostenerla.
- La censura di eccessività della pena richiede un motivo puntuale e specifico, non essendo sufficiente una critica generica o meramente assertiva dell'entità del trattamento sanzionatorio.
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