Cassazione Penale, Ordinanza n. 05588/2025 del 11/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto ascrittogli. Nel ricorso ha sostenuto, in sostanza, che la minaccia contestata ai carabinieri sarebbe intervenuta prima e indipendentemente dal compimento dell'atto d'ufficio, così da escludere la configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza mirava a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, già esaminati e disattesi dai giudici di merito, i quali avevano ritenuto che la condotta si fosse svolta nel momento in cui i militari stavano compiendo atti del loro ufficio, ossia gli accertamenti personali e sul veicolo dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse sostanzialmente diretta a una nuova valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità, e che la Corte territoriale avesse correttamente applicato il principio secondo cui, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, la formula "mentre compie l'atto del suo ufficio" comprende non solo il momento di perfezionamento dell'atto, ma anche le fasi immediatamente precedenti e successive, purché funzionali alla sua completezza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La contestazione riguarda il delitto di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ribadisce che la condotta può integrare il reato anche se posta in essere nelle fasi immediatamente precedenti o successive all'atto d'ufficio, purché direttamente funzionali alla sua completezza.
Il ricorso non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, attività estranea al sindacato di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di resistenza a pubblico ufficiale, l'espressione "mentre compie l'atto del suo ufficio" richiede una relazione di contemporaneità tra la condotta oppositiva e l'atto pubblico, ma tale contemporaneità non è limitata all'istante esatto di perfezionamento dell'atto; ricomprende anche le fasi immediatamente precedenti e successive, se strumentali alla sua completa esecuzione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una lettura alternativa dei fatti già scrutinati dai giudici di merito, salvo vizi propri della motivazione nei limiti consentiti.
- Quando il ricorso per cassazione si risolve in censure meramente reiterative o nel tentativo di rivalutare il compendio probatorio, può essere dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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