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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2414/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 26/06/2024 che ha revocato la sospensione condizionale della pena a suo carico. La revoca era stata disposta ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen., perché il condannato ha commesso un nuovo reato il 22/04/2023, accertato con sentenza del 26/10/2023. Con unico motivo, tramite difensore, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 164 cod. pen. e art. 674 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe acquisito i fascicoli dei processi di cognizione in cui era stata concessa la sospensione e non avrebbe applicato il principio enunciato dalle Sezioni Unite Longo (Sez. U, n. 37345/2015).

La decisione

Il tribunale d'appello ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata: la revoca è stata ordinata perché il nuovo reato è stato commesso nel quinquennio successivo all'irrevocabilità delle due sentenze che avevano concesso il beneficio (3/01/2019 e 4/11/2022), pertanto la mancata acquisizione dei fascicoli di cognizione non rileva. Il riferimento alla pronuncia Longo è stato ritenuto inconferente. Il giudice ha richiamato anche la giurisprudenza (Sez. 1, n. 14853/2020, Jandoubi) secondo cui la revoca prevista dall'art. 168, comma 1, cod. pen. è obbligatoria a prescindere dalla disponibilità degli atti di cognizione. In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168, comma primo, cod. pen.

    art. 168, comma primo, cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la revoca della sospensione condizionale della pena è obbligatoria quando il condannato commette un nuovo reato nel quinquennio successivo all'irrevocabilità; il giudice dell'esecuzione deve disporre la revoca indipendentemente dalla disponibilità dei fascicoli del processo di cognizione

  • art. 163 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa come parametro di violazione ma il giudice ha ritenuto la doglianza infondata; la mancata acquisizione di atti di cognizione non incide sulla revoca obbligatoria ex art. 168 quando sussiste un nuovo reato nel quinquennio

  • art. 164 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa; il giudice non ha ritenuto che l'omissione dell'acquisizione dei fascicoli abbia inciso sulla legittimità della revoca disposta per fatto sopravvenuto

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione e agli strumenti impugnatori; la Corte ha comunque dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per irrogare la sanzione pecuniaria verso il ricorrente in considerazione dei profili di colpa emersi nella proposizione del ricorso manifestamente infondato

  • Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo (Rv. 264381 - 01)

    Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo

    La difesa ha invocato questa pronuncia; il tribunale ha ritenuto che il principio enunciato non fosse applicabile al caso di revoca determinata da un reato sopravvenuto nel quinquennio, per il quale la revoca è obbligatoria e non dipende dalla disponibilità degli atti di cognizione

  • Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi (Rv. 279053 - 01)

    Sez. 1, n. 14853 del 12/02/2020, Jandoubi

    Richiamata dal giudice per affermare che, nei casi di revoca obbligatoria ex art. 168, comma 1, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedere anche se la causa di revoca non fosse rilevabile dagli atti del processo di cognizione

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla valutazione dei profili di colpa e all'applicazione dell'art. 616 c.p.p. per la liquidazione dell'ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 1, cod. pen. è obbligatoria quando il condannato commette un nuovo reato nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della decisione che aveva concesso il beneficio
  • Se la revoca si fonda su una condotta sopravvenuta (nuova condanna) intercorsa nel quinquennio, la mancata acquisizione dei fascicoli del processo di cognizione non impedisce né vizia la revoca
  • Le pronunce delle Sezioni Unite possono essere rilevanti, ma non escludono l'obbligatorietà della revoca quando ricorrono i presupposti temporali e sostanziali previsti dall'art. 168
  • Il giudice dell'esecuzione deve accertare la sussistenza dei presupposti di revoca anche se la causa non risultava evidente dagli atti di cognizione; l'assenza di atti non giustifica la mancata applicazione della norma di revoca obbligatoria
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare con attenzione la fondatezza della doglianza prima di impugnare

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