Cassazione Penale, Ordinanza n. 17838/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per illegale detenzione di una pistola Beretta. I motivi dedotti riguardavano: 1) la contestazione della funzionalità dell'arma, sostenendo che non fosse provata in modo adeguato; 2) il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 3) la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che le censure riproducono sostanzialmente quelle già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata, che aveva ritenuto l'arma certamente funzionante sulla base delle caratteristiche descritte in atti e aveva escluso elementi positivamente valutabili per riconoscere le attenuanti generiche. Quanto alla pena, la difesa si limitava a doglianze generiche, a fronte di una pena inferiore alla media edittale e di una motivazione complessivamente sufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo le doglianze aspecifiche e manifestamente infondate, perché meramente riproduttive di quelle già disattese in appello e non idonee a scalfire una motivazione di merito ritenuta adeguata, priva di fratture logiche e coerente con le risultanze probatorie.
Norme richiamate
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve indicare anche sinteticamente i criteri valutati; la motivazione è insindacabile in cassazione se non arbitraria o illogica.
Non citato; nessuna norma processuale specifica è richiamata dal testo oltre ai principi generali sul giudizio di legittimità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a reiterare in modo pedissequo le censure già proposte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito, senza sviluppare una critica argomentata alla sentenza impugnata.
- La valutazione sulla funzionalità dell'arma, se sorretta da motivazione congrua e priva di elementi contrari specificamente dedotti, non è censurabile in cassazione come semplice rivalutazione del merito.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante, meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica; è sufficiente che il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivamente valutabili.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito esercita un potere discrezionale che deve essere giustificato con riferimento, anche sintetico, ai criteri dell'art. 133 c.p.; quando la pena è inferiore alla media edittale non occorre una motivazione particolarmente analitica.
- La motivazione complessiva della sentenza può essere valutata nel suo insieme ai fini della congruità della determinazione sanzionatoria, senza che sia necessario che ogni passaggio sia espresso soltanto nel paragrafo dedicato alla pena.
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