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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20591/2022 del 27/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. proposta da due soggetti avverso un atto esecutivo promosso da un creditore procedente. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto in parte l'opposizione. Il creditore procedente ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al "capo sub 4" della sentenza d'appello, denunciando, ai sensi dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., il vizio di ultrapetizione. Secondo il ricorrente, il giudice di merito avrebbe dichiarato l'estinzione del credito nella misura corrispondente a somme che egli avrebbe ricevuto da un soggetto garante (Unicredit), pur rilevando che tale questione non risultava tra le domande formulate dagli opponenti. La censura sosteneva dunque che il giudice d'appello avesse pronunciato su un tema non devoluto, con indebita estensione del decisum rispetto al petitum e alla causa petendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto non soddisfacesse il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. In particolare, il ricorso si limitava a trascrivere la sentenza impugnata senza offrire una chiara ricostruzione del thema decidendum, delle difese svolte nei gradi di merito, dei motivi dell'opposizione all'esecuzione, delle difese dell'opposto e del contenuto degli atti processuali dai quali sarebbe emersa la questione dell'estinzione del credito per pagamento da parte del garante. Tale lacunosità impediva alla Corte il controllo sulla dedotta ultrapetizione, che richiede la comparazione tra chiesto e pronunciato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione chiara, completa e autonoma dei fatti di causa e del percorso processuale, sufficiente a consentire alla Corte di comprendere la controversia senza dover ricorrere ad altre fonti o agli atti di merito.
  • La mera trascrizione della sentenza impugnata non soddisfa di per sé il requisito dell'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. se non consente di ricostruire i motivi delle domande, delle difese e delle questioni effettivamente controverse.
  • La denuncia di ultrapetizione presuppone una puntuale comparazione tra quanto domandato dalle parti e quanto pronunciato dal giudice; se il ricorso non chiarisce come e quando la questione sia stata introdotta nel processo, la censura non è scrutinabile nel merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e l'applicazione, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa speciale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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