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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 683/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva condannati per i fatti del 9 gennaio 2014 (irruzione nella sede Italferr: violazione di domicilio, danneggiamento e violenza privata - capo A) e, per alcuni, per i danneggiamenti del 13 gennaio 2014 nel Palazzo di Giustizia di Torino (capo B). Venivano dedotte: (i) errore nell'applicazione della fattispecie di violenza privata (art. 610 c.p.), censurando la mancata distinzione fra violenza come fatto e come mezzo di costrizione; (ii) vizio nella qualificazione del danneggiamento alla luce della riforma (d.lgs. n.7/2016) e dell'esigenza di nesso strumentale fra violenza/minaccia e danneggiamento; (iii) insufficiente prova del concorso per alcuni imputati, lamentando che la mera presenza o fotografie esterne non dimostrerebbero un contributo materiale o morale idoneo a configurare responsabilità concorrente; inoltre contestazioni specifiche sulla base di filmati e reperti (impronte) per il capo B.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta la qualificazione del reato di violenza privata (art. 610 c.p.) perché la condotta non si è esaurita nella mera aggressione: la violenza e le minacce hanno costretto le vittime a tollerare la sospensione dell'attività lavorativa e l'affissione di manifesti/striscioni (evento ulteriore rispetto alla violenza). Ha confermato il concorso di persone nei reati per i partecipanti alla spedizione, anche di quelli rimasti all'esterno, in quanto la loro presenza e comportamento hanno fornito un apprezzabile contributo morale/di rafforzamento al fatto collettivo. Sul danneggiamento, ha ritenuto applicabile la giurisprudenza che considera integrata la fattispecie "con violenza alla persona o con minaccia" anche senza un nesso di strumentalità rigoroso; pertanto il danneggiamento della porta rientra nel nuovo art. 635 c.p. Infine ha dichiarato inammissibili o irrilevanti le doglianze che chiedevano una diversa valutazione delle fonti di prova (cfr. impronte e filmati): la Corte di cassazione non è sede di riconsiderazione ex novo del merito. Condanna dei ricorrenti alle spese e osservazione sul mancato raggiungimento del termine massimo di prescrizione, tenuto conto delle sospensioni.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Il reato di violenza privata richiede una violenza o minaccia che produca costrizione a fare, tollerare o omettere qualcosa; la giurisprudenza ammette la fattispecie quando la violenza/messaggio intimidatorio determini un evento ulteriore (es. sospensione dell'attività e affissione di striscioni) distinto dalla mera aggressione

  • art. 635 cod. pen.

    Dopo il d.lgs. n. 7/2016 la condotta è il danneggiamento "con violenza alla persona o con minaccia": la giurisprudenza interpreta la nozione in continuità con la precedente dottrina, ritenendo integrata la fattispecie anche in assenza di un nesso di strumentalità stretto fra violenza/minaccia e danneggiamento quando siano contestuali e concatenati

  • art. 110 cod. pen.

    Il concorso di persone può sussistere in assenza di un accordo preventivo se nel contesto unitario e nello stesso spazio-tempo le condotte dei partecipanti concorrano a un "fatto collettivo"; la presenza e il comportamento di chi resta all'esterno possono costituire contributo morale/di rafforzamento

  • d.lgs. n. 7 del 2016

    Ha modificato l'art. 635 cod. pen. elevando la circostanza 'con violenza alla persona o con minaccia' a elemento costitutivo del reato; la Corte ha ritenuto che non vi sia cesura interpretativa fra fatti anteriori e successivi alla riforma

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limiti di censurabilità in Cassazione: non è consentito chiedere la riconsiderazione di fatto o una diversa valutazione probatoria che sia esclusiva del giudice di merito

  • art. 83 cod. proc. pen. (sospensione termini per emergenza COVID)

    La sospensione dei termini processuali per COVID è stata considerata nel calcolo dei termini di prescrizione; la Corte rileva come, con le sospensioni, non sia maturata la prescrizione

Massime di principio

  • Per configurare l'art. 610 c.p. la violenza o la minaccia deve produrre una costrizione a tollerare o fare qualcosa di distinto dall'atto violento stesso: se la violenza determina un'ulteriore imposizione (es. sospensione dell'attività, affissione di materiale) la fattispecie è integrata
  • In eventi collettivi unitari la mera presenza può costituire contributo a titolo di concorso morale se idonea a rafforzare il proposito criminoso o ad agevolare l'esecuzione, purché sia accertata la contemporaneità e l'unitarietà del fatto
  • Dopo la riforma del 2016 il danneggiamento è reato solo se commesso "con violenza alla persona o con minaccia"; la giurisprudenza ammette l'integrazione anche in assenza di un nesso di strumentalità rigoroso quando vi sia concatenazione fattuale tra violenza/minaccia e danneggiamento
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le prove (filmati, impronte, dichiarazioni): le censure sulla valutazione probatoria del merito sono inammissibili se mirano solo a una diversa ricostruzione
  • Gli elementi materiali come fotografie, filmati di sorveglianza e reperti (es. impronte) possono costituire base sufficiente per l'affermazione di responsabilità degli imputati, se il giudice di merito ne dà motivata valutazione
  • Nelle controversie che implicano condotte collettive occorre distinguere tra comportamento isolato e azione unitaria; la configurazione del concorso richiede comunque l'accertamento di un contributo apprezzabile, materiale o morale, rispetto al fatto collettivo

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