Sentenza del 13/02/2023 n. 4421 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contribuente impugnava gli avvisi di rettifica per gli anni 2003 e 2004. Dopo il primo grado sfavorevole e una riforma in appello, l'atto di cassazione era stato notificato ad un indirizzo ritenuto estraneo alla contribuente (ricorso per cassazione recapitato presso la residenza del difensore in comune e via diversi rispetto al domicilio eletto nello studio professionale). La contribuente non risultava costituita in Cassazione, la causa è andata perenta e il debito tributario è stato consolidato e iscritto a ruolo. Scoperta la vicenda a seguito della notifica della cartella di pagamento, la contribuente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza della Corte che non avrebbe rilevato l'errore di notificazione, invocando l'art. 395 n. 4 c.p.c. come errore di fatto (errore percettivo) sui documenti di causa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inrevocatorio inammissibile. Ha ritenuto che l'omesso rilievo di un vizio relativo al luogo della notificazione non costituisca un errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., ma una valutazione di diritto/sulla prova/documentazione processuale, non sanabile mediante revocazione. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l'errore revocatorio è limitato a svisti meramente percettivi e non alle corrette valutazioni giuridiche sulle risultanze della relata. Perciò il ricorso è stato respinto, la contribuente condannata alle spese (liquidate in Euro 6.000,00 oltre spese prenotate a debito) e richiamato l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art.13.
Norme richiamate
L'errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. è applicabile solo a errori di percezione meramente materiali dei fatti risultanti dagli atti e non a valutazioni giuridiche o di apprezzamento della prova; il vizio di ritualità della notificazione relativo al luogo non rientra in questa fattispecie.
Invocato dalla contribuente (remissione in termini/ignoranza scusabile), ma la Corte sottolinea che istituti come la remissione sono di regola limitati al primo grado e non automaticamente estendibili alle fasi successive quando la parte aveva occasioni di vigilare.
art. 149 c.p.c. e legge n. 263/2005 (art. 2)
Richiamati nella giurisprudenza per i principi sulla scissione del momento perfezionativo della notificazione; la loro applicazione richiede un esame argomentativo che esula dalla semplice correzione di un errore di percezione.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato ai fini della determinazione dell'eventuale contributo unificato dovuto dal ricorrente principale.
Giurisprudenza della Corte costituzionale nn. 477/2002 e 28/2004
Citate come riferimenti sui criteri di perfezionamento della notificazione e sulla distinzione tra aspetti fattuali e valutazioni giuridiche in materia di notifica.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 n.4 c.p.c.) è ammessa solo per errori meramente percettivi chiaramente riscontrabili negli atti; difetti di valutazione della ritualità della notificazione non rientrano nella fattispecie.
- La nullità o irregolarità della notificazione rispetto al luogo (es. indirizzo diverso, residenza vs studio del difensore) è in genere questione di valutazione probatoria/giuridica e deve essere impugnata con i normali mezzi di impugnazione, non con la revocazione straordinaria per errore di fatto.
- Il destinatario/parte ha un onere di diligenza nel seguire l'andamento del processo che essa stessa ha promosso; l'assenza di vigilanza può ostare al riconoscimento dell'ignoranza scusabile, salvo casi chiari e documentabili di notifica inesistente.
- Se si scopre di non essere stati costituiti in una fase decisiva per mancata ricezione di atti, va valutata immediatamente la possibilità di impugnazioni ordinarie o di altri rimedi (es. eccezioni di nullità, azioni avanti all'autorità giudiziaria competente) e la tempestiva richiesta di chiarimenti alla cancelleria o all'ufficio notificante.
- In Cassazione la possibilità di ottenere riammissioni o sanatorie è limitata; la tempestività e la correttezza delle notifiche in tutte le fasi sono cruciali: controllare sempre che il domicilio eletto coincida con l'indirizzo utilizzato per le notifiche e mantenere aggiornati i dati del difensore.
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