Cassazione Penale, Sentenza n. 29037/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è diretto avverso la conferma della condanna per furto di energia elettrica (art. 624 e art. 625 nn. 2 e 7 c.p.), per essersi il Bonincontro impossessato di circa 49.098 kWh mediante allaccio diretto alla rete elettrica in periodi indicati (28/11/2007-31/08/2009 e 10/09/2009-27/11/2012). In Cassazione il ricorrente ha censurato: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. e dell'art. 111, comma 6 Cost. per presunta assenza di correlazione tra accusa e sentenza, sostenendo che la manomissione materiale era stata compiuta dal figlio e che il capo d'imputazione non corrisponderebbe al fatto per cui è stato condannato; (2) carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, per mancata indicazione di elementi di riscontro oltre alla titolarità del contratto (assenza di prova di disponibilità dell'immobile, convivenza o appartenenza al nucleo familiare); (3) errore nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche rispetto ai precedenti penali, rilevando che il casellario mostrerebbe un unico precedente e non numerosi precedenti come indicato dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia correttamente attribuito la responsabilità al Bonincontro come soggetto che si avvaleva consapevolmente dell'allaccio abusivo collegato al contatore intestato a lui e posto al servizio dell'impianto in sua disponibilità; la responsabilità non richiede che l'imputato abbia materialmente compiuto la manomissione quando si avvantaggia dell'erogazione illecita. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 n.2) è applicabile anche quando l'allacciamento è realizzato da terzi, se il beneficiario ne conosce o ne ignora la circostanza per colpa. Le censure sulla valutazione probatoria sono state ritenute ricostruzioni dei fatti di merito non sindacabili in Cassazione quando la motivazione è coerente e logica. L'errore materiale relativo al numero dei precedenti è stato considerato irrilevante rispetto alla decisione complessiva. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
La norma sanziona l'impossessamento di cosa altrui; applicata al furto di energia illecitamente prelevata tramite allaccio abusivo, anche se la manomissione materiale può essere stata eseguita da un terzo.
art. 625 cod. pen., n. 2 (aggravante per violenza sulle cose)
L'aggravante si considera presente quando la condotta comporta violenza sulle cose (es. manomissione di un contatore). Secondo la Corte, è valutabile anche se la manomissione è opera di terzi se il beneficiario si avvale dell'allaccio con conoscenza o con colpa.
art. 625 cod. pen., n. 7 (circostanza aggravante)
Richiamata tra le circostanze aggravanti contestate nella sentenza impugnata; la Corte non ha ritenuto ostativa la presenza di tale aggravante nel quadro complessivo della responsabilità.
art. 521 cod. proc. pen. (vincolo di correlazione tra capo di imputazione e motivazione)
Invocata dal ricorrente per asserita mancata correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha escluso la violazione rilevando che la sentenza imputava al Bonincontro una condotta direttamente riferibile a lui come beneficiario dell'allaccio e non una diversa fattispecie rispetto al capo di imputazione.
art. 111, comma 6, Cost. (garanzie del processo)
Richiamato nella doglianza introduttiva sul diritto di essere giudicati sulla base della contestazione; la Corte ha ritenuto la garanzia rispettata nella motivazione di merito.
art. 616 cod. proc. pen. (spese processuali in caso di rigetto)
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi si avvale consapevolmente di un allaccio abusivo alla rete elettrica può essere ritenuto autore del reato di furto di energia anche se la manomissione materiale è stata effettuata da terzi; la responsabilità deriva dall'utilizzo e dal vantaggio ottenuto.
- L'aggravante per violenza sulle cose (manomissione del contatore) può essere applicata anche quando il beneficiario non è l'autore materiale della manomissione, purché tale circostanza sia nota o imputabile per colpa al beneficiario.
- Le censure sulla valutazione della prova dirette a rimettere in discussione la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito sono in genere inammissibili in Cassazione quando la motivazione di merito risulti coerente, logica e priva di vizi giuridici.
- Un errore materiale nella motivazione (es. indicazione errata del numero di precedenti) può essere considerato irrilevante se non incide sulle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione.
- In situazioni analoghe, chi è intestatario del contratto di fornitura e dispone dell'immobile collegato al contatore intestato a lui è esposto a serio rischio di responsabilità penale per il prelievo illecito di energia, a meno che provi efficacemente di non essersi avvalso dell'allaccio abusivo o di non essere stato in condizione di conoscerlo.
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