Cassazione Penale, Ordinanza n. 22376/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo infondati i primi due motivi e non censurabile il terzo in cassazione. È stata quindi confermata la responsabilità già affermata nei giudizi di merito per la contravvenzione di guida senza patente con recidiva nel biennio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per il reato di guida senza patente in presenza di recidiva nel biennio. Con il primo motivo ha dedotto l'insussistenza della fattispecie, contestando la prova della pregressa violazione idonea a integrare la recidiva biennale; con il secondo motivo ha invocato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; con il terzo ha censurato il trattamento sanzionatorio e il giudizio di comparazione tra circostanze. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente valorizzato il verbale di contestazione e, in mancanza di elementi contrari allegati dalla difesa, aveva ritenuto integrata la recidiva nel biennio secondo un orientamento consolidato. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la particolare tenuità del fatto non si applica alla contravvenzione di guida senza patente, poiché la condotta rileva penalmente solo in caso di recidiva nel biennio e dunque difetta il requisito della non abitualità. Il terzo motivo è stato reputato non scrutinabile in sede di legittimità, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di merito, sindacabile solo per manifesta illogicità o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, cod. strada
La guida senza patente assume rilievo penale solo in presenza di recidiva nel biennio; ai fini della prova di tale recidiva è sufficiente un minimo di prova, anche non documentale in senso stretto, se non contrastata da elementi contrari della difesa.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, perché manca il requisito della non abitualità della condotta, essendo la rilevanza penale ancorata alla recidiva nel biennio.
Massime di principio
- Per la prova della recidiva nel biennio nei reati o illeciti depenalizzati solo in presenza di reiterazione, non è necessario un accertamento documentale definitivo della precedente violazione: è sufficiente un nucleo minimo di prova, purché non sia contrastato da elementi contrari specificamente dedotti dall'imputato.
- Quando la rilevanza penale della condotta è subordinata alla recidiva nel biennio, la particolare tenuità del fatto è in linea di principio incompatibile con la fattispecie, perché il comportamento non può qualificarsi come non abituale.
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti costituisce valutazione discrezionale del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se sorretto da motivazione mancante, meramente apparente, arbitraria o manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è sufficiente riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito: il ricorso è inammissibile quando non introduce un effettivo vizio di legittimità ma tende a sollecitare una nuova valutazione del fatto.
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