Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 14179/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, che aveva svolto attività difensiva d'ufficio in un processo penale, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la liquidazione di euro 430,00 oltre accessori a titolo di compenso professionale, ma il giudice di merito aveva rigettato la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la procedura di recupero del credito. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione contro tale ordinanza deducendo, con due motivi strettamente connessi, da un lato la violazione degli artt. 82 e 116 del d.P.R. 115/2002, sostenendo che le spese della procedura di recupero del credito non possono gravare sull'avvocato ma devono essere rimborsate dall'erario; dall'altro la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la compensazione delle spese operata dal Tribunale per la ritenuta soccombenza parziale e invocando il principio delle Sezioni Unite n. 32061/2022.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il Tribunale si fosse posto in contrasto con l'orientamento consolidato secondo cui le spese per il recupero del credito spettante al difensore d'ufficio rientrano tra i costi che l'erario deve rimborsare. Ha invece rigettato il secondo motivo, affermando che la compensazione parziale delle spese era legittima perché la domanda era articolata in due capi autonomi, uno accolto e uno respinto, sicché vi era soccombenza parziale sul piano sostanziale. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito liquidando in favore del ricorrente euro 500 per i costi di recupero del credito, con condanna del Ministero al pagamento di tale somma. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    richiamato come base normativa della pretesa al compenso e al rimborso delle spese connesse all'attività del difensore d'ufficio; la Corte vi riconduce anche i costi della procedura di recupero del credito.

  • art. 116 d.P.R. 115/2002

    richiamato dal ricorrente per sostenere che le spese di recupero non possono essere poste a carico del professionista; la Corte aderisce alla tesi che tali costi debbano essere rimborsati dall'erario.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in relazione alla regolazione delle spese di lite; la Corte ritiene legittima la compensazione parziale in presenza di soccombenza su capi autonomi della domanda.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato per contestare la compensazione delle spese; la Corte ne conferma l'applicazione nel caso di soccombenza parziale su domande distinte.

Massime di principio

  • Le spese sostenute per le procedure necessarie al recupero del credito del difensore d'ufficio non restano a carico del professionista, ma devono essere rimborsate dall'erario quando siano funzionali alla riscossione del compenso dovuto per l'attività svolta.
  • Quando la domanda contiene capi autonomi e il ricorrente risulta vittorioso solo su alcuni di essi, la soccombenza parziale può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., senza che operi automaticamente il criterio della reciproca soccombenza riferito a un'unica domanda ridotta.
  • In sede di legittimità, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito sulla spettanza economica contestata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.