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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1005/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Rizza impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per appropriazione indebita (art. 646 c.p.) relativa a somme per €1.168,27. Deduceva: (1) violazione dell'art. 195 co.7 c.p.p. perché la testimonianza di BONANNO era 'de relato' e la fonte non era stata indicata, rendendo la deposizione inutilizzabile; (2) erronea applicazione dell'art. 646 co.1 e 3 c.p. per insussistenza del dolo, con riferimento a comportamenti che dimostrerebbero la volontà di restituire; (3) erronea qualificazione del fatto come appropriazione perché l'imputato non avrebbe effettivamente disposto dell'importo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che la deposizione 'de relato' fosse inutilizzabile: non risultò che la parte avesse chiesto l'audizione delle persone indicate dal testimone e la giurisprudenza consolidata ammette la utilizzabilità delle dichiarazioni 'de relato' salvo che la parte non abbia richiesto l'esame diretto delle fonti. La Corte ha inoltre richiamato elementi probatori autonomi (ricevute sottoscritte e scambio di e-mail con ammissione di ricevimento somme) che integrano la prova. Anche i motivi sulla mancanza di dolo e sulla pretesa inesistenza dell'appropriazione sono stati ritenuti manifestamente infondati in presenza della doppia conferma di responsabilità da parte del Tribunale e della Corte d'Appello, che hanno ravvisato l'interversione del possesso e la ritenzione a titolo di appropriazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 195 c.p.p.

    "quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre"

    La Corte interpreta la norma nel senso che la testimonianza 'de relato' è utilizzabile salvo che la parte non chieda l'audizione delle persone indicate; l'inutilizzabilità opera solo se la parte ha formulato la richiesta e il giudice non l'ha disposta, o se il testimone rifiuta o non è in grado di indicare la fonte (co.7).

  • art. 646 c.p.

    La norma sull'appropriazione indebita è stata applicata ritenendo che la ritenzione delle somme e il mancato adempimento ai ripetuti solleciti configurino l'interversione del possesso e quindi il dolo di appropriazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Utilizzata per disporre il pagamento alla cassa delle ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa o manifesta infondatezza; qui motivata dai profili di colpa nel ricorso.

  • art. 23 co.8 D.L. n.137/20

    Norma richiamata per informare che il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto; non decisiva sul merito ma procedurale.

Massime di principio

  • La testimonianza 'de relato' è ammissibile se non è stata espressamente richiesta dalle parti l'audizione diretta delle fonti: per renderla inutilizzabile è necessario che la parte abbia chiesto l'esame delle persone indicate e il giudice non vi abbia provveduto, oppure che il testimone rifiuti o non sia in grado di indicare la fonte (art.195 c.p.p.).
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere l'annullamento basandosi su una rivalutazione dei fatti o della prova se vi sono motivazioni congrue e una doppia conferma (Tribunale e Corte d'Appello): il sindacato è essenzialmente di legittimità e non di merito.
  • Per contestare il delitto di appropriazione indebita è necessario dimostrare l'assenza dell'interversione del possesso e l'assenza del dolo di sottrarre definitivamente il bene; la disponibilità di restituire e i contatti che dimostrino intento restitutorio devono essere provati in modo chiaro.
  • Documenti scritti (ricevute, e-mail con ammissioni) possono integrare e sorreggere la valutazione delle dichiarazioni testimoniali, riducendo l'efficacia di doglianze basate solo su vizi formali di singole deposizioni.
  • Un ricorso per cassazione privo di un profilo di illegittimità rilevante e fondato principalmente su esigenze di riconsiderazione del fatto può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).
  • Se si ritiene che una testimonianza 'de relato' sia decisiva, la parte deve tempestivamente richiedere in primo grado l'audizione delle persone indicate o contestarne l'utilizzabilità motivando il bisogno di contraddittorio, altrimenti tale censura è difficile da far valere in Cassazione.

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