Cassazione Civile, Ordinanza n. 24658/2026 del 15/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione del diniego di definizione agevolata opposto dall'Agenzia delle Entrate a una domanda presentata da una società in relazione a un avviso di irrogazione di sanzione amministrativa per omessa o tardiva registrazione di un contratto di locazione immobiliare. La contribuente aveva già provveduto al pagamento dell'imposta, degli interessi moratori e della sanzione in misura ridotta tramite ravvedimento. L'Ufficio aveva negato l'accesso alla definizione agevolata ex art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018, ritenendo dovuto il versamento del 40% della sanzione perché si trattava di sanzione non collegata al tributo. La CTR aveva invece ritenuto che la sanzione per tardiva registrazione fosse collegata al tributo, confermando l'annullamento del diniego. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 6, comma 3, d.l. n. 119/2018, sostenendo che la sanzione ex art. 69 d.P.R. n. 131/1986 non rientra tra le sanzioni amministrative collegate al tributo ai fini della definizione agevolata. La società ha resistito anche eccependo l'inammissibilità del ricorso per asserita natura incidentale dell'impugnazione sul diniego rispetto al giudizio di merito sulla sanzione.
La decisione
La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità della controricorrente, affermando che la sentenza impugnata aveva sostanzialmente definito anche il merito della controversia e che, dunque, il ricorso per cassazione era ammissibile. Nel merito ha ritenuto infondato l'unico motivo dell'Agenzia, affermando che la sanzione per tardivo pagamento/registrazione è collegata al tributo e può essere ricompresa nella definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119/2018. Ha quindi confermato la correttezza della decisione della CTR che aveva riconosciuto la definibilità della lite senza ulteriori versamenti a carico della contribuente. Il ricorso è stato rigettato con condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
controversia relativa a sanzioni non collegate al tributo
La definizione agevolata è applicabile alla controversia sulle sanzioni quando il rapporto relativo al tributo sia stato risolto con estinzione dell'obbligazione principale; la sanzione per tardivo versamento/registrazione è considerata collegata al tributo e quindi definibile
legge 17 dicembre 2018, n. 136
conversione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Norma di conversione richiamata quale base della disciplina della definizione agevolata
art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Il pagamento della sanzione in misura ridotta tramite ravvedimento rileva come modalità di estinzione/regolarizzazione del rapporto tributario
art. 69 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La sanzione per omessa o tardiva registrazione del contratto di locazione è collegata al tributo e, in presenza di pagamento tardivo del tributo, può rientrare nella definizione agevolata
art. 17, comma 3, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La facoltà di pagamento rateizzato dell'imposta incide sul criterio di commisurazione della sanzione e conferma il collegamento della sanzione al tributo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alle amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il motivo di ricorso è stato incardinato come denuncia di violazione di legge
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Testo unico dell'imposta di registro, rilevante per la disciplina della tardiva registrazione dei contratti di locazione
Massime di principio
- Ai fini della definizione agevolata delle controversie tributarie, la nozione di sanzioni "collegate al tributo" comprende anche le sanzioni irrogate per tardivo pagamento o tardiva registrazione quando la violazione incide sul versamento dell'imposta.
- La definizione agevolata della sola sanzione è ammessa quando l'obbligazione tributaria principale sia stata estinta o comunque regolarizzata secondo gli strumenti previsti dall'ordinamento, incluso il pagamento tardivo con ravvedimento.
- La sanzione prevista per l'omessa o tardiva registrazione di un contratto di locazione va valutata in relazione al tributo cui accede e alle modalità di versamento dell'imposta, sicché non può essere automaticamente qualificata come sanzione non collegata al tributo.
- È ammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione che, pur formalmente resa sul diniego di definizione agevolata, abbia sostanzialmente definito anche il merito della controversia, senza che la pendenza di un distinto giudizio sul tributo impedisca la decisione sul provvedimento impugnato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 15 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24652/2026 del 15/08/2026
- ordinanza_civile · 15 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24653/2026 del 15/08/2026
- ordinanza_civile · 15 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24654/2026 del 15/08/2026
- ordinanza_civile · 15 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24655/2026 del 15/08/2026
- ordinanza_civile · 15 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24656/2026 del 15/08/2026
- ordinanza_civile · 15 ago 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 24657/2026 del 15/08/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →