Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 15/2026 - Bolzano, Sezione 1

für die Aufhebung 1. der Verfügung des Bürgermeisters der Gemeinde Völs am Schlern betreffend die „teilweise Annullierung im Selbstschutzwege der Baugenehmigung Nr. 5/2025 vom 22.01.2025 - Harder Peter - beschränkt auf den Wintergarten“, mitgeteilt mit Schreiben vom 13.05.2025, dem heutigen Rekurssteller am selben Tage zugestellt (Dok. Nr. 1); 2. des Schreibens der Gemeinde Völs am Schlern vom 21.03.2025 mit Betreff: „Aufhebung der Annullierung im Selbstschutzwege der Baugenehmigung Nr. 5/2025 vom 22.01.2025 - Harder Peter - Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens im Sinne des LG Nr. 17/1993 - Ergänzung“ (Dok. Nr. 2); 3. des Schreibens der Gemeinde Völs am Schlern vom 14.03.2025 mit Betreff: „Aufhebung der Annullierung im Selbstschutzwege der Baugenehmigung Nr. 5/2025 vom 22.01.2025 - Harder Peter - Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens im Sinne des LG Nr. 17/1993“ (Dok. Nr. 3), beschränkt auf die Einleitung des Verfahrens; 4. und, soweit erforderlich: des Schreibens der Gemeinde Völs am Schlern vom 27.02.2025 mit Betreff: „Annullierung im Selbstschutzwege der Baugenehmigung Nr. 5/2025 vom 22.01.2025 - Harder Peter -“ (Dok. Nr. 4); 5. sowie alle anderen den genannten Maßnahmen vorausgesetzten, vorausgehenden, nachfolgenden bzw. mit ihnen verbundenen und/oder zusammenhängenden Verwaltungsakte, auch wenn nicht bekannt.

Giustizia amministrativa202500170

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento del sindaco che ha annullato d'ufficio, limitatamente alla regolarizzazione di un giardino d'inverno, il permesso di costruire n. 5/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'annullamento d'ufficio parziale del permesso di costruire relativo alla ristrutturazione e regolarizzazione di un giardino d'inverno preesistente. Ha dedotto: violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della l. n. 241/1990 e della normativa provinciale sul procedimento, per mancanza dell'illegittimità originaria del titolo, del pubblico interesse concreto e attuale e di un'adeguata ponderazione degli interessi; difetto di istruttoria e travisamento in ordine all'esistenza e alla natura del diritto di veduta dei proprietari dell'appartamento soprastante; violazione degli artt. 905, 907 e 1031 c.c.; erronea qualificazione del balcone come veduta tutelata; insussistenza di una lesione della veduta da parte di un manufatto vetrato; insufficienza della motivazione, fondata sul generico richiamo all'armonizzazione e al miglioramento estetico del prospetto dell'edificio. I controinteressati avevano segnalato la violazione della distanza di tre metri prevista dall'art. 907 c.c. e l'assenza del consenso condominiale all'utilizzo della cubatura comune.

La decisione

Il ricorso è stato accolto limitatamente al provvedimento finale di annullamento d'ufficio; le comunicazioni procedimentali e l'atto preliminare indicati in epigrafe sono stati ritenuti non utilmente impugnati per mancata deduzione di specifici motivi. Il giudice ha respinto i primi tre motivi: la violazione dell'art. 907 c.c. risultava chiaramente dagli elaborati progettuali e poteva essere considerata dall'amministrazione; le distanze civilistiche poste a tutela delle vedute rilevano anche per interessi pubblici; il balcone costituiva una veduta ai sensi dell'art. 900 c.c., idonea alla prospectio e all'inspectio, e il diritto di veduta iure proprietatis era tutelato dall'art. 907 c.c.; la disciplina opera indipendentemente dal fatto che il manufatto interferente sia concretamente opaco o trasparente. È stato invece accolto il quarto motivo per difetto di motivazione e di dimostrazione del pubblico interesse concreto e attuale richiesto dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il richiamo alla visibilità del manufatto dalla strada e a un generico interesse a un'immagine ordinata e armoniosa del luogo non individuava una concreta e qualificata compromissione urbanistica o paesaggistica, né esplicitava i criteri dell'esercizio della discrezionalità. La precedente concessione del titolo, senza rilievi estetici, indeboliva ulteriormente la motivazione. Il quinto motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la ponderazione tra interesse pubblico e affidamento privato presuppone l'effettiva individuazione di un interesse pubblico concreto. È stato annullato il provvedimento del 13 maggio 2025, con rimessione dell'eventuale riesame all'amministrazione. Comune e controinteressati sono stati condannati, ciascuno, al pagamento di 2.500 euro di spese in favore del ricorrente, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Richiamato quale parametro dei vizi di legittimità dell'annullamento d'ufficio; la decisione si concentra tuttavia sull'insufficiente motivazione dell'interesse pubblico richiesta dall'art. 21-nonies.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio, anche in sanatoria, richiede l'illegittimità originaria dell'atto, un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità e una motivazione che consenta di comprendere la ponderazione con l'affidamento del destinatario.

  • art. 7 l.p. n. 17/1993

    Richiamato in relazione agli obblighi di partecipazione e motivazione nel procedimento di autotutela; la decisione non fonda però l'annullamento su una specifica violazione partecipativa.

  • art. 14 l.p. n. 17/1993

    Richiamato per la comunicazione di avvio del procedimento, inizialmente omessa e successivamente rinnovata; tale profilo non costituisce la ratio decisoria finale.

  • art. 900 c.c.

    La veduta richiede la possibilità effettiva, comoda e sicura di affacciarsi e guardare sul fondo vicino; il balcone può integrare una veduta diretta, obliqua o laterale.

  • art. 905 c.c.

    Rileva per le distanze necessarie alla costituzione della veduta iure proprietatis; il diritto di veduta può comunque derivare da servitù o altro titolo quando tali distanze non siano rispettate.

  • art. 907 c.c.

    Il divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta esistente.

    Tutela in modo assoluto il diritto di veduta, sia iure proprietatis sia iure servitutis; la violazione della distanza legale è sufficiente, senza necessità di dimostrare in concreto l'effettivo ostacolo alla vista.

  • art. 1031 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla costituzione delle servitù, ma non posto a fondamento dell'accoglimento.

Massime di principio

  • L'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio ai sensi dell'art. 21-nonies l. n. 241/1990 richiede, oltre all'illegittimità originaria, la puntuale individuazione e motivazione di un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al semplice ripristino della legalità, nonché la considerazione dell'affidamento del destinatario.
  • Il richiamo generico a un interesse estetico, al decoro o a un'immagine ordinata e armoniosa del territorio non dimostra, da solo, il pubblico interesse concreto e attuale richiesto per l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio; l'amministrazione deve indicare la concreta compromissione e i criteri urbanistici o paesaggistici utilizzati.
  • Una motivazione ridotta dell'autotutela su un titolo edilizio può essere ammessa quando l'interesse pubblico risulti immediatamente da un divieto urbanistico evidente; in assenza di tale evidenza, è necessaria una motivazione specifica sull'interesse pubblico e sull'affidamento del privato.
  • Le distanze previste dall'art. 907 c.c. tutelano il diritto di veduta sia quando esso deriva direttamente dalla proprietà sia quando deriva da una servitù o da altro titolo; la violazione del limite di tre metri può essere accertata sulla base degli elaborati edilizi quando il diritto e l'interferenza risultino chiari e non richiedano indagini complesse.
  • Ai fini degli artt. 900 e 907 c.c., una veduta richiede la possibilità pratica, comoda e sicura di affacciarsi e guardare sul fondo vicino; un balcone dotato delle caratteristiche strutturali necessarie può costituire una veduta diretta, obliqua, laterale o verticale.
  • La ponderazione tra interesse pubblico e affidamento del destinatario è logicamente successiva all'individuazione di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento d'ufficio; se tale interesse manca o non è adeguatamente motivato, il vizio assorbe la questione della ponderazione.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.